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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04827/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità, ma la Corte rileva che si trattava di censure già rinunciate in appello, sicché i relativi capi della decisione erano divenuti definitivi e non più deducibili in cassazione. Con il secondo motivo ha contestato la mancata esclusione della recidiva, ma tale doglianza non risultava essere stata proposta come motivo di appello; pertanto era preclusa in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché investiva questioni oggetto di rinuncia parziale ai motivi d'appello, con conseguente passaggio in giudicato limitatamente a quei capi. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la questione della recidiva non era stata dedotta in appello e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Le censure non dedotte come motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta nel ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza nei limiti dei capi e punti oggetto di rinuncia; su tali questioni non è ammissibile un successivo ricorso per cassazione.
  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente prospettate in appello, quando la legge ne prevede la deduzione a pena di inammissibilità.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per riaprire questioni ormai coperte da giudicato interno o per introdurre per la prima volta censure non devolute al giudice di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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