Sentenza n. 3616/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 10.11.2025 trasmessa a mezzo p.e.c. con particolare riferimento agli atti in relazione alla nomina della dott.ssa Rita Lombardi a seguito dello scorrimento della graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami, riservati ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs n. 75/2017 per la copertura di n. 9 posti di come dirigente sanitario non medico profilo professionale biologo; -nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti. -della nota di riscontro con la quale l’amministrazione comunicava di aver reso edotto la controinteressata della presentazione dell’istanza e che avrebbe atteso il termine di 10 gg. per dare riscontro; Nonché per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 10.11.2025, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa alla nomina di una candidata mediante scorrimento della graduatoria concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante a un concorso pubblico per titoli ed esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, si era classificato al 13° posto della graduatoria. Ritenendo che la candidata classificata al 10° posto non potesse beneficiare dello scorrimento, poiché già dipendente a tempo indeterminato di altra azienda sanitaria, aveva presentato un’istanza di accesso per ottenere copia della documentazione relativa alla candidata e verificare le modalità dello scorrimento. A fronte della mancata ostensione entro i termini, il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e del diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti, nonché l’ordine di esibizione. L’amministrazione aveva comunicato alla controinteressata la presentazione dell’istanza e l’intenzione di attendere il termine per eventuali osservazioni.
La decisione
Nel corso del giudizio l’Istituto ha documentato di avere trasmesso al ricorrente, tramite il difensore costituito, copia integrale di tutti gli atti richiesti. Poiché l’interesse ostensivo è stato pienamente soddisfatto, sebbene tardivamente e dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico dell’Istituto secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l’ostensione è intervenuta dopo la notifica del ricorso del 19 gennaio 2026 e dopo il deposito, avvenuto il 21 gennaio 2026 alle ore 12:29, mentre la trasmissione documentale è stata protocollata lo stesso giorno alle ore 17:17. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La domanda giudiziale è stata proposta per ottenere tutela contro il silenzio o il diniego nell’accesso ai documenti amministrativi.
È stato richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, l’integrale ostensione della documentazione richiesta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda ostensiva.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando l’amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso, purché l’ostensione sia integrale e corrispondente all’oggetto della domanda.
- Quando l’amministrazione soddisfa tardivamente la domanda di accesso nel corso del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso e il momento in cui è intervenuta l’ostensione.
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