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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12917/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato, senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, per i ricorsi in cassazione, l'impugnazione avrebbe dovuto essere sottoscritta da difensore abilitato ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017. In ragione di tale vizio formale, il ricorso viene qualificato come inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    L'impugnazione doveva essere proposta secondo le forme di legge; nel giudizio di cassazione non è sufficiente la proposizione personale del ricorso da parte dell'interessato quando è richiesta la sottoscrizione del difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. e ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01

    Viene richiamato il precedente delle Sezioni Unite a fondamento del principio per cui il ricorso personale dell'interessato non è ammissibile se non sottoscritto dal difensore abilitato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il requisito di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale dell'impugnazione non è idonea a superare tale presidio formale.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile dalla Corte in sede di delibazione preliminare.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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