Cassazione Penale, Ordinanza n. 12917/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato, senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, per i ricorsi in cassazione, l'impugnazione avrebbe dovuto essere sottoscritta da difensore abilitato ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017. In ragione di tale vizio formale, il ricorso viene qualificato come inammissibile.
Norme richiamate
L'impugnazione doveva essere proposta secondo le forme di legge; nel giudizio di cassazione non è sufficiente la proposizione personale del ricorso da parte dell'interessato quando è richiesta la sottoscrizione del difensore abilitato.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. e ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01
Viene richiamato il precedente delle Sezioni Unite a fondamento del principio per cui il ricorso personale dell'interessato non è ammissibile se non sottoscritto dal difensore abilitato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il requisito di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale dell'impugnazione non è idonea a superare tale presidio formale.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile dalla Corte in sede di delibazione preliminare.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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