Cassazione Penale, Sentenza n. 37918/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza territoriale sorto dopo che la Corte di cassazione, annullando senza rinvio la precedente pronuncia di inammissibilità sull'istanza di revisione di Oscar Pecorelli, aveva designato la Corte di appello di Roma per la prosecuzione del giudizio. La Corte di appello di Roma, reinvestita, aveva poi dichiarato la propria incompetenza territoriale richiamando l'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. e l'art. 11 cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia. La Corte di appello di Perugia ha sollevato il conflitto sostenendo che la designazione operata dalla Cassazione fosse vincolante (principio del foro commissorio irretrattabile) e che Roma dovesse restare competente.
La decisione
La Corte di cassazione, decidendo sul conflitto, ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto e ha affermato la competenza della Corte di appello di Roma. La decisione si fonda sul principio dell'irretrattabilità del "foro commissorio" stabilito dalla Corte di cassazione (art. 627 e art. 25 cod. proc. pen.): la designazione del giudice operata dalla Cassazione nell'ambito di una pronuncia che prosegue il processo è vincolante e non può essere sostituita con la translatio iudicii ai sensi dell'art. 634, comma 2, salvo l'emergere di fatti nuovi che modifichino la giurisdizione o la competenza. Conseguentemente gli atti sono stati trasmessi nuovamente alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso del giudizio di revisione.
Norme richiamate
art. 627, comma 1 cod. proc. pen.
non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25
Vincola il giudice di rinvio alla competenza attribuita dalla sentenza di annullamento della Cassazione, impedendo contestazioni sulla competenza salvo l'emersione di fatti nuovi rilevanti ai sensi dell'art. 25.
Principio generale per competenza e giurisdizione secondo cui le decisioni della Corte di cassazione sono vincolanti nel corso del processo, salvo fatti nuovi che ne impongano la revisione.
art. 634, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede la translatio iudicii ad altra Corte di appello secondo criteri territoriali (art. 11); nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale norma non possa prevalere sulla designazione operata dalla Cassazione quando quest'ultima ha vincolato il prosieguo del giudizio.
Stabilisce i criteri per l'individuazione della Corte di appello competente per territorio; richiamata dalle parti per giustificare la traslazione del processo, ma non idonea a sovvertire la designazione cassazionista vincolante.
Cost., artt. 3, 25, 70, 101, 111
Gli articoli costituzionali sono stati menzionati nelle questioni sollevate dalla Corte di appello di Roma (es. presunte violazioni dell'uguaglianza, del giusto processo e del diritto di difesa), ma la Corte costituzionale li ha ritenuti inapplicabili nella fase perché la competenza era già stata definitivamente determinata dalla pronuncia della Corte di cassazione.
Sentenza Corte costituzionale n. 103 del 2023
Ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di appello di Roma poiché il tema della competenza era ormai chiuso dalla pronuncia della Cassazione e il giudice a quo non era più tenuto ad applicare o reinterpretare l'art. 634, comma 2.
Massime di principio
- La designazione del giudice operata dalla Corte di cassazione nell'ambito di un annullamento che comporta prosieguo del processo è vincolante (principio del foro commissorio irretrattabile) e impedisce la riassegnazione territoriale salvo nuovi fatti che cambino la competenza.
- Nel giudizio di rinvio (art. 627) non è ammessa la discussione sulla competenza attribuita dalla sentenza di annullamento, a meno che non emergano fatti nuovi che determinino diversa qualificazione giuridica e diversa competenza.
- La norma sulla translatio iudicii (art. 634, comma 2, e art. 11) non prevale sulla designazione cassazionista quando la Cassazione ha espressamente affidato la prosecuzione del processo a una specifica Corte; il giudice di merito non può sottrarsi a tale designazione per volontà propria.
- Se un giudice rifiuta di esercitare la competenza indicata dalla Cassazione, l'unico rimedio efficace è il rito del conflitto di competenza, che la Cassazione è chiamata a decidere.
- Questioni costituzionali sollevate per rimettere in discussione la competenza già determinata dalla Cassazione sono spesso inammissibili, perché la pronuncia della Corte di cassazione su competenza è, per sua natura, definitiva nel processo.
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