Cassazione Penale, Sentenza n. 6619/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 27/01/2022 che ha rigettato la richiesta di liberazione condizionale. Il ricorrente, condannato all'ergastolo per plurimi omicidi a sfondo mafioso e ammesso al regime di semilibertà dal giugno 2016, sostiene di aver tenuto un percorso trattamentale e comportamentale positivo e di aver dimostrato ravvedimento; censura inoltre il presunto travisamento degli esiti dell'indagine psicologica trasfusi nella relazione di sintesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo ritenuto infondato: richiamata ampia giurisprudenza sul concetto di ravvedimento, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui, nonostante comportamento regolare e progressi trattamentali, non è ancora dimostrata in modo certo l'irreversibile accettazione di modelli di condotta socialmente conformi; il Tribunale ha rilevato elementi di possibile strumentalità nell'osservazione psicologica e l'insufficiente manifestazione di atti di solidarietà riparatoria verso i familiari delle vittime. Secondo motivo dichiarato inammissibile per mancata specificazione del presunto travisamento e per l'omessa indicazione di come ciò incidesse sulla motivazione. Spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Giurisprudenza di legittimità sulla nozione di ravvedimento
Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019 Cesarano; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015 Caruso; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014 Minichini; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012 Somma; e altre indicate in motivazione
Il ravvedimento ai fini della liberazione condizionale si valuta sul complesso di comportamenti oggettivamente tenuti nel tempo di esecuzione della pena; costituisce elemento prognostico che deve essere sicuro o di elevata probabilità; numero, titolo e gravità dei reati aumentano l'esigenza di una valutazione rigorosa; il giudice di sorveglianza si basa sulle relazioni degli organi osservatori ma non ne è vincolato, esercitando discrezionalità motivata
Norma richiamata per la liquidazione delle spese processuali: le spese sono poste a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il ravvedimento richiesto per la liberazione condizionale va provato con comportamenti coerenti e duraturi, non solo con dichiarazioni o occasionali adesioni ai programmi trattamentali
- La gravità e l'allarme sociale dei reati commessi impongono al giudice di sorveglianza una valutazione più rigorosa e penetrante del percorso di rieducazione
- Il giudice di sorveglianza può prendere in considerazione elementi di strumentalità o di formalità nelle relazioni psicologiche e trattamentali; tali elementi, se motivati, possono giustificare il diniego
- La mancanza di atti concreti di riparazione verso le vittime o i loro familiari è un elemento rilevante nel giudizio sul ravvedimento
- Nelle impugnazioni in Cassazione è difficile ribaltare valutazioni discrezionali e di fatto se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente; i motivi che contestano il travisamento istruttorio devono specificare il contenuto dell'atto contestato e dimostrare come il travisamento incida sulla motivazione
- Le relazioni degli organi osservatori sono fondamentali ma non vincolanti; il giudice deve motivare la propria adesione o discordanza rispetto a tali relazioni
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