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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09816/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto sulla competenza a decidere sulla richiesta del Pubblico Ministero (11/04/2025) di revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di Macauley Ovie. La controversia verteva su quale fra più sentenze di condanna divenute definitive dovesse essere considerata l'ultimo provvedimento irrevocabile alla data della domanda del PM, criterio che individua il giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. Il Gip aveva ritenuto ultimo irrevocabile un provvedimento divenuto definitivo il 27/03/2025 (o indicato come definitivo il 27/03/2025), mentre il Tribunale, cui spettava la decisione in funzione esecutiva, sosteneva che l'ultimo provvedimento irrevocabile alla data del 11/04/2025 fosse la sentenza del GUP del 16/10/2024, irrevocabile il 1/03/2025 (voce n.4 del casellario).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impedimento e ha affermato l'ammissibilità del conflitto. Sul merito ha stabilito che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si radica alla data della presentazione della domanda del Pubblico Ministero (11/04/2025) e non muta per successivi eventi processuali (principio della perpetuatio iurisdictionis). Applicando il criterio cronologico previsto dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., la Corte ha ritenuto che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile alla data della domanda fosse la sentenza del GUP del 16/10/2024 (irrevocabile il 1/03/2025), per cui la competenza a decidere spettava al Tribunale di Bolzano — ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Di conseguenza è stata disposta la trasmissione degli atti a quell'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il conflitto di competenza; la Corte ha ritenuto il conflitto sollevato ammissibile ai sensi dell'art. 30.

  • art. 32 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla procedura risolutiva dei conflitti tra giudici; la Corte ha affermato che l'intervento per risolvere la stasi processuale è previsto dall'art. 32.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Citato per chiarire che la prevalenza fra giudici prevista dall'art. 28, comma 2, non si applica automaticamente ai conflitti in materia esecutiva tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento; la Corte ribadisce l'autonomia della posizione del GIP in materia esecutiva.

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    Fornisce il criterio oggettivo e cronologico per individuare il giudice dell'esecuzione competente quando esistono più provvedimenti eseguibili: compete chi ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima. La Corte lo applica come regola primaria per risolvere il conflitto.

  • principio della perpetuatio iurisdictionis

    Principio secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si determina al momento della domanda e non viene meno per il sopravvenire di altre sentenze irrevocabili; la Corte lo invoca per confermare che la data della richiesta del PM è quella rilevante.

Massime di principio

  • In presenza di più sentenze di condanna irrevocabili nei confronti della medesima persona, la competenza in materia esecutiva spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza irrevocabile per ultima, valutata alla data della domanda del Pubblico Ministero.
  • La data rilevante per fissare la competenza è il momento della presentazione della richiesta (es. richiesta di revoca della sospensione condizionale); eventi successivi che rendono irrevocabile altra sentenza non spostano la competenza (perpetuatio iurisdictionis).
  • Il certificato del casellario giudiziale è elemento centrale per stabilire quali provvedimenti erano irrevocabili alla data della domanda; occorre verificare con attenzione le date di irrevocabilità iscritte.
  • Il conflitto di competenza fra organi appartenenti al medesimo tribunale (es. GIP e Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione) è ammissibile e risolvibile dalla Corte di Cassazione secondo le norme sul conflitto processuale.
  • Per questioni di esecuzione che riguardano più titoli esecutivi, la regola cronologica dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. è applicata anche quando la decisione riguarda effetti collegati a titoli diversi: la competenza è unitaria e si riferisce al giudice dell'ultimo provvedimento irrevocabile.

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