Sentenza del 31/08/2022 n. 25613 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Green Power aveva impugnato l'avviso di accertamento 2016 che, pur confermando la categoria catastale D/1 proposta, aveva aumentato la rendita della torre eolica da €376 a €1.620. I giudici di merito avevano ritenuto che la torre fosse componente essenziale e funzionale dell'aerogeneratore (integrata con navicella e rotore) e pertanto riconducibile alla componente impiantistica funzionale alla produzione di energia, esente dalla stima catastale ai sensi della normativa post‑2016. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che le torri, per le loro caratteristiche strutturali, devono essere considerate 'costruzioni' da includere nella stima diretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accertato in fatto la funzione essenziale e funzionale della torre al processo produttivo dell'impianto eolico. La Corte ha interpretato la L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, nel senso che l'esclusione dalla stima catastale riguarda le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro consistenza strutturale o dal fatto di essere infisse al suolo. Dunque la torre, se funzionalmente parte integrante dell'impianto di produzione, è esclusa dal computo della rendita. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 11 dicembre 2016 n. 208 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 21
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale ... tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi ... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come esclusione dalla stima di tutte le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, a prescindere dal fatto che siano stabilmente infisse al suolo; rilevanza decisiva è la strumentalità al processo produttivo, non la mera consistenza strutturale.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
L'Amministrazione sosteneva che le torri presentano caratteri di costruzione e devono essere incluse nella stima; la Corte ritiene invece che tale valutazione non possa prevalere sulla distinzione normativa fra costruzioni e componenti impiantistiche funzionali alla produzione.
Decreto Legislativo 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2 (richiamato dalla prassi)
Citato nella prassi amministrativa come riferimento tecnico per la determinazione delle rendite delle centrali, ma la Corte ribadisce che l'interpretazione normativa della L. 208/2015 prevale sulla sola considerazione tipologico‑strutturale.
Decreto‑legge 31 marzo 2005, n. 44, art. 1‑quinquies (interpretazione autentica previgente)
In passato la norma aveva ampliato l'ambito delle 'costruzioni stabili' includendo elementi mobili incorporati per formare un unico bene complesso; tale quadro normativo è stato però modificato dall'intervento successivo (L. 208/2015).
Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), art. 1, comma 244
Norma richiamata nella giurisprudenza antecedente alla L. 208/2015 che favoriva l'inclusione di componenti funzionali nella rendita; superata dalla successiva disciplina del 2016.
Massime di principio
- Determinare se una componente (es. torre eolica) è esclusa dalla stima catastale richiede un accertamento di fatto sulla sua funzione: se è strumentale e essenziale al processo produttivo, va considerata componente impiantistica esclusa dalla rendita ai sensi della L. 208/2015.
- La rilevanza ai fini catastali non dipende unicamente dalla natura strutturale o dal fatto che l'elemento sia infisso al suolo, ma dalla sua strumentalità al processo produttivo; l'apparente immobilità non equivale automaticamente a 'costruzione' valutabile.
- La prassi amministrativa (circolari) che qualifica le torri come semplici costruzioni non può prevalere se la valutazione dimostra la funzionalità impiantistica esclusa dalla norma; il giudice del merito deve compiere l'accertamento fattuale.
- In controversie analoghe, è cruciale documentare tecnicamente il ruolo dell'elemento (es. contributo alla produttività, integrazione con rotore/navicella, non separabilità senza pregiudizio alla funzione) per ottenere l'esenzione dalla stima.
- Applicabilità temporale: la regola di esclusione introdotta dalla L. 208/2015 si applica alle Docfa e alle stime effettuate dal 2016 in poi; occorre verificare la data di presentazione/valutazione per stabilire il regime applicabile.
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