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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41410/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione: censura per errore di applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta "colpa grave" alla base della custodia cautelare. La difesa contestava la valutazione degli elementi indiziari (intercettazioni con dichiarazioni di Giulia Guerra, conversazioni in cui Antonio avrebbe riferito che "era stato Bruno a dire ammazzalo!", contesto di contrasto per una piazza di spaccio e coinvolgimento in un furto d'auto) e sottolineava che il ricorrente era stato assolto nel successivo giudizio (Tribunale di Monza, sentenza 3/2/2023, "per non avere commesso il fatto").

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi formali: l'atto di impugnazione non ha affrontato il preliminare motivo di inammissibilità già rilevato nell'ordinanza impugnata, cioè la mancanza di una valida procura speciale ai sensi dell'art.122 cod. proc. pen., e pertanto il ricorso è risultato generico e carente dei requisiti di forma richiesti dall'art.581 cod. proc. pen. La Corte non ha pertanto esaminato nel merito la censura sulla colpa grave. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, stante l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 122 cod. proc. pen.

    La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta soltanto dalla parte personalmente o da soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., che deve contenere, ai sensi di legge, anche "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce" (richiamo in ordinanza alla giurisprudenza)

    La Corte ha applicato la norma in senso rigoroso: la procura speciale deve essere valida e specifica (oggetto e fatti) per rendere ammissibile l'istanza di riparazione; la sua mancanza rende l'istanza inammissibile per generica rappresentanza.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Riferimento ai requisiti di forma prescritti a pena d'inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., in particolare l'onere di indicare i capi o punti della decisione impugnata

    La Corte ha ritenuto che l'omissione del confronto con il punto dell'ordinanza relativo all'inammissibilità rende il ricorso generico e inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza delle censure sul resto del provvedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186

    Richiamata nella motivazione la statuizione secondo cui non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"

    La Corte ha applicato il principio costituzionale per escludere una penalizzazione più grave: pur dichiarando l'inammissibilità, ha ritenuto che non vi fosse colpa nel comportamento processuale del ricorrente e quindi ha quantificato una somma equitativa per la Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 16115 del 15/02/2018, Iaquaniello, Rv. 272475 - 01)

    Precedente richiamato sul contenuto richiesto della procura speciale: deve contenere la determinazione dell'oggetto e dei fatti a cui si riferisce

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio consolidato dalla giurisprudenza secondo cui la procura speciale per la domanda di riparazione deve essere dettagliata; la mancanza di tale dettaglio è causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per le domande di riparazione per ingiusta detenzione è indispensabile che la procura speciale sia valida e specifichi l'oggetto e i fatti: l'assenza o la genericità della procura comporta l'inammissibilità della domanda.
  • L'impugnazione in Cassazione deve affrontare espressamente e frontalmente ogni motivo preliminare di inammissibilità indicato nel provvedimento impugnato; il mancato esame di quel punto rende il ricorso generico e inammissibile.
  • L'inammissibilità formale può impedire l'esame di censure di merito anche rilevanti (ad es. assoluzione successiva): l'assoluzione nel merito non garantisce automaticamente il riconoscimento della riparazione se in fase cautelare sussistevano gravi indizi o elementi che giustificavano l'intervento dell'autorità.
  • Gli elementi fattuali quali intercettazioni, dichiarazioni di terzi e il contesto (es. rivalità per il controllo di piazze di spaccio) possono essere valutati dal giudice della riparazione per ritenere sussistente una "colpa grave" che osti al diritto alla riparazione; tuttavia tali valutazioni attengono al merito e vanno contrastate con argomentazioni puntuali se si vuole ottenere riesame.
  • Se si riceve un provvedimento di rigetto per questioni formali, è preferibile correggere la carenza procedurale (rilasciare procura speciale conforme, reintegrare l'impugnazione) prima di proporre ulteriori rimedi; in caso di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende, la documentazione che dimostri l'assenza di colpa processuale può limitare l'onere accessorio.

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