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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02438/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (mandataria)

La controversia

La società istante ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. in relazione a una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso originario della controparte e aveva posto le spese di lite a carico dei ricorrenti in favore della controricorrente. L’istante ha dedotto che nel dispositivo della sentenza era stato omesso un elemento essenziale: la specificazione che la controricorrente era costituita non in proprio, ma quale mera mandataria di un veicolo di cartolarizzazione cessionario del credito. Secondo la richiesta, il dispositivo doveva quindi essere integrato per rendere coerente la statuizione sulle spese con la qualità processuale effettiva della parte vittoriosa, come già risultante dalla motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l’istanza di correzione e ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza n. 16837/2022, inserendo la precisazione che la condanna alle spese era in favore della controricorrente "in qualità di mandataria di Tiberius SPV srl". La Corte ha inoltre ribadito che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali. Il provvedimento riguarda dunque solo la correzione del dispositivo della precedente sentenza, senza modificare la decisione di merito sul ricorso originario.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È richiamato quale base del procedimento di correzione degli errori materiali della sentenza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato quale norma che consente la correzione degli errori materiali nelle sentenze della Corte di cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del procedimento di correzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali la Corte può rettificare il dispositivo per renderlo coerente con il contenuto della decisione e con la qualità processuale effettiva della parte vittoriosa, quando l’errore sia meramente materiale e riconoscibile dal testo della sentenza.
  • La correzione dell’errore materiale non può essere utilizzata per incidere sul merito della decisione né per adottare statuizioni ulteriori sulle spese processuali del procedimento di correzione.
  • Quando una parte agisce in giudizio in qualità di mera mandataria di un diverso soggetto titolare del rapporto sostanziale, tale qualità deve risultare correttamente anche nel dispositivo, se rilevante ai fini della statuizione accessoria sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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