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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16970/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società aveva chiesto l'ammissione al concordato preventivo e la proposta era stata approvata dai creditori. Nel giudizio di omologazione, un creditore opponeva che il proprio credito, documentato da cambiali agrarie, fosse stato illegittimamente collocato tra i chirografari con falcidia del 70%, sostenendo invece la spettanza del privilegio agrario ex art. 44 l. 385/1993. Il tribunale aveva omologato il concordato e respinto l'opposizione, rilevando l'insufficienza degli elementi cambiari per riconoscere il privilegio; la corte d'appello, invece, aveva accolto il reclamo del creditore, ritenendo sussistente il privilegio e annullando il decreto di omologazione. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ultrapetizione per avere la corte d'appello disposto l'annullamento pur a fronte di una domanda diretta solo al riconoscimento del privilegio; omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione perché volta a far valere la natura e il rango del credito, materia riservata al giudice ordinario; violazione dell'art. 138 l.fall. per annullamento fuori dei casi previsti; violazione delle norme sul privilegio agrario; abnormità del provvedimento per aver creato una situazione di stasi senza dichiarazione di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, nella procedura di concordato preventivo, il creditore opponente può denunciare vizi della procedura e, nei limiti strettamente funzionali al giudizio di omologa, questioni sul proprio credito; tuttavia la domanda di accertamento dell'an, del quantum e della gradazione del credito appartiene a un ordinario giudizio di cognizione e non alla competenza funzionale del giudice dell'omologazione. Poiché nel caso concreto il creditore si era limitato a contestare la collocazione del proprio credito senza allegare specificamente in che modo il diverso rango avrebbe inciso sulla regolarità, sull'ammissibilità o sulle maggioranze del concordato, la corte territoriale non poteva pronunciarsi sul privilegio né annullare l'omologazione su tale sola base. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere iniziata né proseguita. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state poste a carico del creditore resistente.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    richiamato quale base dell'accesso alla procedura di concordato preventivo con riserva o con deposito successivo di piano e documentazione.

  • art. 44 l. 385/1993

    invocato dal creditore per rivendicare il privilegio agrario sul proprio credito.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per denunciare ultrapetizione e vizi processuali della decisione di reclamo.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla legittimazione e sull'interesse ad agire, in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nei motivi per denunciare il vizio di ultrapetizione e i limiti del contraddittorio.

  • art. 180 l.fall.

    richiamato per sostenere i limiti dell'opposizione all'omologazione del concordato preventivo.

  • art. 183 l.fall.

    richiamato insieme all'art. 180 l.fall. per sostenere l'inammissibilità della pretesa del creditore in sede di reclamo/opposizione.

  • art. 138 l.fall.

    richiamato per sostenere che l'annullamento del concordato può essere pronunciato solo nei casi tassativi previsti dalla norma.

  • art. 46 d.lgs. n. 385/1993

    richiamato nel motivo relativo al privilegio agrario, in relazione alla disciplina dei finanziamenti assistiti da privilegio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale vizio motivazionale/probatorio dedotto nel ricorso.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    applicato per cassare senza rinvio il provvedimento, poiché la causa non poteva essere proposta né proseguita.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il giudice dell'omologazione non ha competenza funzionale a decidere in via sostanziale sull'an, sul quantum e sulla graduazione dei crediti dei singoli creditori; tali questioni appartengono, in mancanza di accertamento del passivo, al giudizio ordinario di cognizione.
  • L'opposizione all'omologazione può investire la regolarità della procedura e la sussistenza dei presupposti legali dell'ammissibilità, e solo in via strumentale e nei limiti di tale perimetro può toccare questioni relative al credito del singolo opponente.
  • Il creditore che contesta la collocazione del proprio credito deve allegare specificamente in che modo il diverso rango incida sulla regolarità della procedura, sull'ammissibilità della proposta o sulle maggioranze richieste; in difetto, la contestazione esula dal giudizio di omologazione.
  • Nel concordato preventivo l'omologazione non produce giudicato sull'esistenza, sull'entità e sul rango dei crediti, poiché il loro accertamento ha natura non giurisdizionale e meramente funzionale al calcolo delle maggioranze.
  • Se il giudice decide su una questione sottratta alla sua competenza funzionale e tale decisione è estranea al perimetro dell'opposizione, il provvedimento può essere cassato senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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