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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30296/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società, rigettato dal tribunale perché il credito posto a base dell’istanza risultava contestato in giudizio e non emergevano ulteriori indici manifesti di insolvenza. La società creditrice propose reclamo ex art. 22 l.f. sostenendo che la contestazione del credito fosse strumentale e che, dai documenti, risultassero difficoltà della debitrice nel rispettare il piano di rientro, oltre a dati di bilancio poco chiari. La corte d’appello respinse il reclamo confermando l’insussistenza dei presupposti per il fallimento, ma non provvide sulla domanda della debitrice di condanna della reclamante alle spese del procedimento e alla distrazione in favore del difensore. La società debitrice ricorse per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. per mancata pronuncia sulle spese e sulla distrazione, nonostante la soccombenza della reclamante; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa decisione sulla domanda espressa di condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli unitariamente, perché nel reclamo avverso il rigetto dell’istanza di fallimento la corte d’appello deve provvedere anche sulla domanda del debitore di condanna del creditore istante alle spese processuali. Ha rilevato che il decreto impugnato non conteneva alcuna statuizione, né in dispositivo né in motivazione, sul punto delle spese e della distrazione, nonostante la richiesta. Ha quindi cassato il decreto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo la domanda di condanna alle spese del reclamo e del giudizio di cassazione, con liquidazione delle somme e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 22 l.f.

    Nel reclamo avverso il rigetto dell’istanza di fallimento il debitore può chiedere la condanna del creditore istante alle spese processuali; la corte d’appello deve decidere su tale domanda.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; l’accertata soccombenza della reclamante imponeva la condanna alle spese.

  • art. 93 c.p.c.

    La domanda di distrazione delle spese in favore del difensore deve essere espressamente pronunciata.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia sulla domanda di condanna alle spese integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Il decreto che decide sulle spese, incidendo su un diritto soggettivo, è impugnabile con ricorso per cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    In presenza di violazione di norme processuali e senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito.

  • art. 92 c.p.c.

    L’eventuale compensazione delle spese richiede una specifica decisione; nella specie non risultavano elementi per ravvisarla implicitamente.

Massime di principio

  • Nel reclamo contro il rigetto dell’istanza di fallimento, il debitore può domandare la condanna del creditore istante al pagamento delle spese e il giudice del reclamo deve espressamente pronunciarsi su tale domanda.
  • L’omessa pronuncia sulle spese, quando la relativa domanda è stata ritualmente proposta, integra violazione dell’art. 112 c.p.c. ed è censurabile in cassazione.
  • La mera statuizione sul raddoppio del contributo unificato non equivale a una decisione sulle spese di lite né consente di inferire una compensazione implicita.
  • Se la soccombenza è univoca e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il decreto e decidere direttamente nel merito sulle spese.
  • La domanda di distrazione delle spese in favore del difensore è autonoma rispetto alla condanna alle spese e richiede una pronuncia esplicita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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