Ordinanza n. 2779/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l’ottemperanza alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 8114/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR di reiezione del ricorso di primo grado, nell’ambito del giudizio per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8114/2025
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio promosso per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8114/2025, il RTI ricorrente ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, e ha formulato in via incidentale una domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado. L’Istituto di Vigilanza Turris s.r.l. ha proposto ricorso incidentale. La domanda cautelare era diretta a ottenere la sospensione degli effetti della decisione impugnata, prospettando un pregiudizio grave e irreparabile. Il giudizio cautelare riguardava anche la circostanza che la Convenzione relativa al Lotto 5 tra la Regione Lazio e l’Istituto di Vigilanza Turris s.r.l. era stata sottoscritta il 17 aprile 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la complessità delle questioni dedotte dalle parti richiedesse un approfondimento proprio della fase di merito, già fissata per l’udienza pubblica del 16 luglio 2026, senza quindi formulare una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure. Quanto al periculum in mora, ha escluso la meritevolezza della sospensiva perché essa era funzionale a un evento già verificatosi al momento della notifica del ricorso: la Convenzione per il Lotto 5 era infatti già stata sottoscritta. Inoltre, non è stato ritenuto dimostrato il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dal ricorrente, anche considerando la prossimità dell’udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza e liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle due parti resistenti costituite.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disposizione richiamata; il provvedimento non esplicita ulteriori profili interpretativi della norma.
art. 8114/2025
La sentenza del Consiglio di Stato oggetto di ottemperanza è indicata come titolo giudiziale del procedimento; il testo non ne espone il contenuto.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando il pregiudizio prospettato è collegato a un evento già verificatosi al momento della notificazione del ricorso, poiché la sospensione non può utilmente incidere su un fatto ormai compiuto.
- La complessità delle questioni dedotte, se richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, giustifica il rinvio della valutazione della fondatezza alla fase di merito, soprattutto quando l’udienza pubblica sia già fissata a breve.
- La sospensione cautelare non è concedibile in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile concretamente emergente dagli atti; la prossimità della trattazione del merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell’urgenza.
- Nel giudizio cautelare, le spese della fase seguono il criterio della soccombenza e possono essere liquidate separatamente in favore di ciascuna parte resistente costituita.
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