Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24384/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, confermando l'ordinanza del G.I.P. di Nocera Inferiore, aveva applicato a Marco Purgante la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Salerno e Avellino e nel Comune di Roma per plurime ipotesi di reato connesse a "frodi carosello". Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 125, 274, 275, 292 cod. proc. pen. per vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione: Purgante si sarebbe dimesso dalla "Califano Service s.r.l." il 31/8/2021 (circa anno e mezzo prima della misura), le perquisizioni sarebbero risultate sostanzialmente negative e non vi sarebbe prova dell'esercizio attuale della professione di ragioniere; inoltre si chiedeva l'adozione di una misura meno afflittiva (es. divieto di esercitare la professione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato esclusivamente sul profilo delle esigenze cautelari: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale, perché la motivazione del Tribunale del riesame risultava carente e generica rispetto all'accertamento dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) c.p.p.). La Cassazione ha ricostruito i gravi indizi di colpevolezza e il ruolo tecnico svolto da Purgante nel gruppo, ma ha censurato l'assenza di un concreto nesso tra i fatti storici e la persistente pericolosità attuale, nonché la mancata motivazione sul significato delle dimissioni del 31/8/2021 e sugli esiti delle perquisizioni; pertanto ha disposto un nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma evocata in relazione alla richiesta di applicazione di misure cautelari; il ricorrente aveva proposto istanza ex art. 309 e la questione è stata trattata nell'iter cautelare

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato a titolo di presunta violazione procedurale collegata alla motivazione del provvedimento cautelare; in concreto usato come riferimento alle garanzie procedurali e all'esigenza di motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma centrale: disciplina le esigenze cautelari, in particolare la lett. c) (pericolo di reiterazione). La Corte richiede che il giudice motivi in modo concreto e attuale il pericolo di recidiva, non limitandosi a riferimenti generici ai fatti passati

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai profili di motivazione degli atti cautelari; la censura verte sulla insufficiente motivazione in ordine alle esigenze cautelari specificate dall'art. 274

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Invocata nella contestazione del vizio di motivazione e nelle garanzie procedurali inerenti alla misura cautelare; nella sentenza la Corte sottolinea la necessità che il giudice del riesame dia risposte adeguate alle deduzioni difensive

Massime di principio

  • Per disporre o confermare una misura cautelare basata sul pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c)), il giudice deve motivare in modo concreto come i fatti passati producano un pericolo attuale e prossimo di nuova commissione di reati; non bastano affermazioni generiche sulla gravità o sulla qualifica del soggetto.
  • Dimissioni formali da società coinvolte e l'esito negativo di perquisizioni sono elementi rilevanti che il giudice deve valutare espressamente e collegare, se del caso, alla valutazione sul pericolo di reiterazione; la mancata analisi di tali elementi può determinare annullamento del provvedimento cautelare.
  • La rilevanza temporale dei fatti contestati è essenziale: reati risalenti nel tempo richiedono una spiegazione precisa di quali "effetti perduranti" giustifichino la misura cautelare oggi.
  • Quando la misura è particolarmente afflittiva, il giudice deve confrontarsi con le misure meno restrittive proposte dalla difesa e motivare la ragione della non idoneità di misure meno gravose (proporzionalità e gradualità).
  • In sede di impugnazione la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito, ma verifica la completezza e la concretezza della motivazione: motivazioni formali o generiche sono censurabili e comportano rinvio per nuovo esame.
  • Per i difensori: porre in evidenza elementi concreti e datati che attestino la cessazione dei rapporti con la struttura criminale (dimissioni, mancanza di documenti, esiti delle indagini) e chiedere espressamente la valutazione comparativa di misure meno afflittive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.