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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37390/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società immobiliare)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’amministrazione aveva attribuito a un immobile di proprietà di una società la categoria D/8 con rendita molto più elevata rispetto a quella proposta dalla contribuente tramite procedura DOCFA, che indicava la categoria B/4. La CTR aveva ritenuto illegittimo l’avviso, osservando che l’immobile era destinato a sede dell’INPS e che una variazione interna consistente nella realizzazione di una cabina elettrica, peraltro di dimensioni modeste rispetto all’intero fabbricato, non giustificava il diverso classamento. In Cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme catastali, sostenendo che l’immobile avesse natura di fabbricato a destinazione speciale e che fosse correttamente censito in D/8 per le sue caratteristiche oggettive e per la destinazione commerciale. La società resistette eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché proposto da un ufficio diverso da quello che aveva emesso l’atto e che era stato parte nei gradi di merito, chiedendo in subordine il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare sulla legittimazione dell’ufficio ricorrente, richiamando il principio dell’unitarietà dell’Agenzia delle Entrate e l’irrilevanza processuale dell’articolazione interna tra uffici periferici. Tuttavia ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché la censura non investiva realmente la ratio decidendi della sentenza impugnata: l’Agenzia si era limitata ad affermare apoditticamente che il classamento in D/8 fosse corretto, senza indicare in concreto quali caratteristiche oggettive dell’immobile giustificassero tale categoria, né spiegare se e quando tali elementi fossero stati dedotti nei gradi di merito. Inoltre il richiamo alla destinazione commerciale risultava incongruo rispetto al dato, pacifico in causa, della destinazione a sede INPS. La Corte ha quindi condannato l’Agenzia alle spese di legittimità e ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggravato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • artt. 8 e 9 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    "violazione o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del r.d.l. 13 aprile 1939, n.652"

    Sono richiamati per il sistema di classificazione catastale delle unità immobiliari in categorie e classi, fondato sulle condizioni intrinseche ed estrinseche dell’immobile e sulla destinazione dello stesso.

  • d.P.R. 1142/1949

    È richiamato quale regolamento attuativo della formazione del nuovo catasto edilizio urbano e per la definizione delle categorie catastali, incluse quelle ordinarie e speciali.

  • art. 1, comma 244, della legge di stabilità 2015

    "recepita dall'art. 1, comma 244, della I di stabilità del 2015"

    È menzionato come fonte di recepimento della circolare catastale invocata dall’Agenzia.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115"

    La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato poiché la soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    "Il Catasto Urbano è composto di diverse categorie e classi"

    Viene illustrato come base normativa della formazione del nuovo catasto edilizio urbano e della distinzione tra immobili ordinari e immobili a destinazione speciale o particolare.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8

    "colloca in tale categoria le «unità immobiliari costituite da opifici..."

    È interpretato come norma che ricomprende nella categoria degli immobili a destinazione speciale quelli costruiti per speciali esigenze di attività industriale o commerciale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.

  • art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231

    "fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231"

    È citato nel definire gli immobili aventi destinazione speciale richiamati dall’art. 8 del regolamento catastale.

  • art. 5 d.P.R. n. 1142 del 1949

    "zone territoriali omogenee"

    È richiamato per definire le zone censuarie ai fini del classamento catastale.

  • art. 6 d.P.R. n. 1142 del 1949

    "le categorie delle diverse destinazioni ordinarie"

    È richiamato per la classificazione delle destinazioni ordinarie delle unità immobiliari urbane.

  • art. 7 d.P.R. n. 1142 del 1949

    "le classi in numero tale da rappresentare le diverse capacità reddituali"

    È richiamato per la determinazione delle classi catastali in rapporto alla capacità reddituale delle unità immobiliari.

  • circolare min. dir. gen. Catasto 14.3.1992, n. 5/3/1100

    "I fabbricati sono suddivisi in tre gruppi"

    È richiamata per la distinzione tra unità a destinazione ordinaria, speciale o fittiziamente accatastate.

  • Cass. Sez. 6 - 5, n. 19829/2016

    "ogni ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate ha la capacità di stare in giudizio"

    È richiamata per affermare che l’impugnazione proposta da un ufficio diverso da quello che ha emesso l’atto è ammissibile, in ragione dell’unitarietà dell’Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario è ammissibile l’impugnazione proposta da un ufficio periferico diverso da quello che ha emesso l’atto o ha partecipato ai gradi di merito, poiché l’Agenzia delle Entrate opera come soggetto unitario e l’articolazione interna dei suoi uffici è processualmente irrilevante.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur formalmente denunciando violazione di legge, non individua in modo specifico la reale censura contro la sentenza impugnata e si risolve in affermazioni apodittiche sulla correttezza della decisione amministrativa o catastale.
  • In materia di classamento catastale, il riferimento alla categoria deve essere sorretto dall’indicazione concreta delle caratteristiche oggettive dell’immobile che giustificano la classificazione prescelta; non è sufficiente un generico richiamo alla destinazione dell’immobile se questo dato è incompatibile con quello accertato in fatto dal giudice di merito.
  • La classificazione tra immobili ordinari e immobili a destinazione speciale richiede di verificare la concreta struttura e funzionalità del bene e la sua idoneità a conservare quella specifica destinazione senza radicali trasformazioni.
  • Quando la soccombenza riguarda una pubblica amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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