Cassazione Penale, Ordinanza n. 41305/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi non erano consentiti in sede di legittimità, trattandosi di doglianze generiche e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello pronunciata in sede di rinvio, lamentando omessa motivazione sulla riduzione della pena: in particolare, ha contestato che la diminuente per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia stata applicata nella misura di 1/4 anziché di 1/3 e ha censurato gli aumenti di pena operati a titolo di continuazione. Il ricorso è stato ritenuto fondato su censure apodittiche, formulate in modo generico e con mere clausole di stile, senza specifici riferimenti alle argomentazioni della decisione impugnata, che invece aveva motivato sul trattamento sanzionatorio richiamando la gravità e la reiterazione delle condotte, la stabilità del comportamento nel tempo e il ruolo apicale del ricorrente nell'ambito di associazioni criminose e di un sodalizio di stampo mafioso.
Norme richiamate
La Corte d'appello ha deciso quale giudice del rinvio, riesaminando il trattamento sanzionatorio nel perimetro tracciato dal giudizio rescindente.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze economiche a carico del ricorrente, comprese spese processuali e pagamento in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze meramente apodittiche o stereotipate, prive di un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- La censura sulla quantificazione della pena, ivi compresa la misura della riduzione per le attenuanti generiche e gli aumenti per continuazione, deve indicare specificamente gli errori logici o giuridici della motivazione, non potendo risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Quando il giudice del rinvio abbia motivato in modo puntuale sul trattamento sanzionatorio valorizzando gravità, reiterazione delle condotte e ruolo apicale dell'imputato, il ricorso che non si confronti con tali argomenti è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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