Cassazione Penale, Ordinanza n. 40909/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena. Dal testo emerge che il ricorso censurava un vizio di motivazione della sentenza, in particolare per avere il giudice omesso o comunque svolto in modo erroneo la verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però ritenuto che, contro la sentenza applicativa della pena, il ricorso sia inammissibile quando fondato su un vizio di motivazione in ordine alla verifica ex art. 129 c.p.p., perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente soltanto le violazioni di legge tassativamente indicate, e la doglianza proposta non rientra tra esse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza applicativa della pena. Ha ritenuto che la censura concernente il vizio di motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non sia deducibile nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non trattandosi di difformità tra richiesta e decisione, né di vizi della volontà dell'imputato, né di errata qualificazione del fatto, né di pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato de plano inammissibile e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
norma richiamata come parametro della verifica dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, ma la sua dedotta violazione per vizio di motivazione non è sindacabile nel ricorso contro sentenza applicativa della pena nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; non consente di dedurre un vizio di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p., salvo i casi espressamente ricompresi dal testo normativo.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità, ossia la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)
richiamata per delimitare il concetto di pena illegale nei casi in cui può essere dedotta l'impugnazione, ma la censura del ricorrente non rientra in tale nozione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza applicativa della pena, l'impugnazione è ammessa solo nei limiti delle violazioni di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; resta preclusa la deduzione di meri vizi di motivazione.
- La mancata o insufficiente verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, censurabile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento se la doglianza si risolve in un vizio motivazionale e non in una violazione di legge rientrante nei casi consentiti.
- La nozione di pena illegale, ai fini dell'ammissibilità del ricorso contro la sentenza applicativa della pena, va intesa secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte, e non comprende ogni contestazione sulla correttezza del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
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