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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51642/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna (pena di 1 anno e 6 mesi per violazioni dell'art. 12, commi 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 286/1998), deducendo errata applicazione della legge penale in relazione alla residua aggravante prevista dall'art. 12, comma 3, lett. d) D.Lgs. n. 286/1998. La difesa ha rilevato che la parte della lett. d) contenente le parole "utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti" era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 63/2022) e che, ricadendo i fatti nella fattispecie del comma 1 (non aggravata), il reato è ormai estinto per prescrizione alla luce dei minori limiti edittali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la sentenza n. 63/2022 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 12, comma 3, lett. d) D.Lgs. n. 286/1998 contenente le parole "utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti", per manifesta sproporzione della pena rispetto a fatti non riconducibili al traffico internazionale gestito da organizzazioni criminali. Esclusa l'aggravante così dichiarata incostituzionale, il fatto contestato al capo B) deve essere riqualificato nella fattispecie di cui al comma 1 e risulta estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione), art. 12

    comma 3, lett. d) nella parte "utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"; riferimenti anche al comma 1 e al comma 3-bis

    La Corte ha ritenuto che la porzione dichiarata incostituzionale di comma 3, lett. d) non sia applicabile al caso; pertanto il fatto deve essere riqualificato sulla base del comma 1 (fattispecie non aggravata) quando le condotte ricadono nell'ambito escluso dalla declaratoria di incostituzionalità

  • Sentenza Corte costituzionale n. 63 del 10 marzo 2022

    declarazione di illegittimità costituzionale della parte dell'art. 12, comma 3, lett. d) indicata sopra

    La Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente sproporzionata la pena prevista per la fattispecie aggravata quando l'uso di documenti falsi o servizi di trasporto non è collegato al traffico internazionale di migranti gestito da organizzazioni criminali; ne deriva che quella parte normativa non può più operare per i casi non riferibili a tali organizzazioni

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma procedurale che è stata richiamata per segnalare la tempestività della requisitoria della Procuratrice generale; rilevo procedurale senza incidenza sul merito della pronuncia

Massime di principio

  • Quando la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una parte di un'aggravante, il giudice che riesamina il caso deve verificare se i fatti contestati ricadono effettivamente nella porzione delittuosa rimasta valida; se non ricadono, il reato va riqualificato nella fattispecie meno grave.
  • La riqualificazione in una fattispecie con limiti edittali inferiori può determinare l'estinzione del reato per prescrizione se il termine di prescrizione è già decorso secondo la nuova cornice sanzionatoria.
  • La declaratoria di incostituzionalità ha effetto retroattivo rispetto ai processi ancora pendenti e può comportare l'annullamento senza rinvio quando l'unico effetto pratico è l'estinzione del reato per prescrizione.
  • In fase difensiva è fondamentale verificare tempestivamente l'impatto delle sentenze costituzionali sulle aggravanti applicate, calcolando nuovamente i termini di prescrizione alla luce della normativa rimanente.
  • Il giudice deve distinguere tra ipotesi di favoreggiamento/traffico gestito da organizzazioni criminali (che possono giustificare aggravanti severe) e condotte autonome, per le quali le pene aggravate potrebbero risultare sproporzionate e quindi non applicabili.

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