Cassazione Penale, Sentenza n. 15912/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per truffa contestando: 1) travisamento della prova e insufficienza della motivazione, sostenendo che la condanna si fondasse sulle sole dichiarazioni della persona offesa e che non vi fossero artifici idonei (assegno palesemente contraffatto, non consegnato dal ricorrente); 2) errore nel trattamento sanzionatorio, diniego delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doppia conformità delle decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) integri le rispettive motivazioni e renda inammissibile il censure di travisamento salvo macroscopica evidenza che qui non ricorreva, essendovi riconoscimento fotografico del ricorrente da parte della vittima e del coniuge e consegna dell'assegno falso. Quanto agli artifici, la Corte ha applicato il criterio "ex post" sulla idoneità a trarre in inganno, ritenendo irrilevante la grossolanità del falso se il risultato illecito è stato raggiunto. Sul punto delle pene e delle attenuanti la Corte ha ritenuto congrua la motivazione e ha ritenuto la questione dell'aggravante genericamente formulata e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen.
Riferita come aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ha osservato che la deduzione difensiva volta alla sua esclusione era generica e non meritava risposta motivata
Richiamato per il dovere di motivazione della determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che, non discostandosi eccessivamente dai minimi edittali, la motivazione della commisurazione della pena sia adeguata anche con locuzioni quali "pena congrua"
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice di merito può fondare la decisione sulla prevalenza di anche un solo elemento fra quelli indicati dall'art. 133, evitando così la concessione delle attenuanti
Principio giurisprudenziale sulla "doppia conformità" delle decisioni di merito
Quando primo grado e appello sono conformi, le motivazioni si integrano reciprocamente e la sindacabilità in Cassazione del travisamento probatorio è limitata salvo macroscopica contraddizione con il compendio probatorio
Principio giurisprudenziale sull'idoneità dell'artificio per la truffa (criterio ex post)
L'idoneità dell'artificio a trarre in inganno si valuta ex post e concretamente: la grossolanità del mezzo fraudolento non esclude la configurabilità del reato se l'inganno ha raggiunto il suo scopo
Massime di principio
- Se sia il Tribunale sia la Corte d'appello confermano la condanna, la Cassazione verifica con maggior rigore le censure sul travisamento della prova: saranno ammissibili solo se emerge una manifesta discrepanza tra motivazione e probatorio
- L'identificazione fotografica concorde da parte della vittima e di terzi è elemento probatorio forte che legittima la responsabilità quando venga richiamato nelle motivazioni dei giudici di merito
- Ai fini del reato di truffa l'idoneità dell'artificio si valuta "ex post": anche un falso grossolano può integrare la truffa se ha concretamente indotto la vittima all'errore
- La motivazione sulla determinazione della pena è corretta se non si discosta eccessivamente dai minimi edittali e se il giudice indica gli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.; l'uso di formule generiche non è per sé vizio
- Richieste difensive genericamente formulate (soprattutto su eventuali aggravanti) possono essere ritenute manifestamente infondate e non comportare l'annullamento per mancata motivazione
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende commisurata al grado di colpa
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