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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15912/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per truffa contestando: 1) travisamento della prova e insufficienza della motivazione, sostenendo che la condanna si fondasse sulle sole dichiarazioni della persona offesa e che non vi fossero artifici idonei (assegno palesemente contraffatto, non consegnato dal ricorrente); 2) errore nel trattamento sanzionatorio, diniego delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doppia conformità delle decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) integri le rispettive motivazioni e renda inammissibile il censure di travisamento salvo macroscopica evidenza che qui non ricorreva, essendovi riconoscimento fotografico del ricorrente da parte della vittima e del coniuge e consegna dell'assegno falso. Quanto agli artifici, la Corte ha applicato il criterio "ex post" sulla idoneità a trarre in inganno, ritenendo irrilevante la grossolanità del falso se il risultato illecito è stato raggiunto. Sul punto delle pene e delle attenuanti la Corte ha ritenuto congrua la motivazione e ha ritenuto la questione dell'aggravante genericamente formulata e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Riferita come aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ha osservato che la deduzione difensiva volta alla sua esclusione era generica e non meritava risposta motivata

  • art. 125, comma 3 cod. pen.

    Richiamato per il dovere di motivazione della determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che, non discostandosi eccessivamente dai minimi edittali, la motivazione della commisurazione della pena sia adeguata anche con locuzioni quali "pena congrua"

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice di merito può fondare la decisione sulla prevalenza di anche un solo elemento fra quelli indicati dall'art. 133, evitando così la concessione delle attenuanti

  • Principio giurisprudenziale sulla "doppia conformità" delle decisioni di merito

    Quando primo grado e appello sono conformi, le motivazioni si integrano reciprocamente e la sindacabilità in Cassazione del travisamento probatorio è limitata salvo macroscopica contraddizione con il compendio probatorio

  • Principio giurisprudenziale sull'idoneità dell'artificio per la truffa (criterio ex post)

    L'idoneità dell'artificio a trarre in inganno si valuta ex post e concretamente: la grossolanità del mezzo fraudolento non esclude la configurabilità del reato se l'inganno ha raggiunto il suo scopo

Massime di principio

  • Se sia il Tribunale sia la Corte d'appello confermano la condanna, la Cassazione verifica con maggior rigore le censure sul travisamento della prova: saranno ammissibili solo se emerge una manifesta discrepanza tra motivazione e probatorio
  • L'identificazione fotografica concorde da parte della vittima e di terzi è elemento probatorio forte che legittima la responsabilità quando venga richiamato nelle motivazioni dei giudici di merito
  • Ai fini del reato di truffa l'idoneità dell'artificio si valuta "ex post": anche un falso grossolano può integrare la truffa se ha concretamente indotto la vittima all'errore
  • La motivazione sulla determinazione della pena è corretta se non si discosta eccessivamente dai minimi edittali e se il giudice indica gli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.; l'uso di formule generiche non è per sé vizio
  • Richieste difensive genericamente formulate (soprattutto su eventuali aggravanti) possono essere ritenute manifestamente infondate e non comportare l'annullamento per mancata motivazione
  • In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende commisurata al grado di colpa

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