Cassazione Civile, Ordinanza n. 16875/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione relativo alla Tosap per l’anno d’imposta 2007. Dopo il rigetto dell’appello del Comune di Palermo da parte della Commissione tributaria regionale della Sicilia, il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La società resistente si costituiva con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti depositavano istanza congiunta chiedendo la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere, rappresentando e documentando che l’atto impugnato era stato annullato dall’ente territoriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, poiché l’atto impositivo oggetto di lite era stato annullato dal Comune ricorrente. In conformità all’accordo tra le parti, ha inoltre compensato integralmente le spese del grado. La Corte ha anche escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato, rilevando che tale misura non si applica nei casi di estinzione e che ha natura eccezionale e sanzionatoria, non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio; la disposizione, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, l’atto impugnato viene annullato dall’ente che lo ha emanato e le parti ne danno conto con istanza congiunta, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La cessata materia del contendere comporta la definizione del processo senza pronuncia sul merito delle censure originariamente proposte.
- Se l’estinzione deriva da accordo tra le parti, le spese di lite possono essere compensate integralmente secondo quanto concordato.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all’estinzione del giudizio, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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