Cassazione Penale, Sentenza n. 36318/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 24 settembre 2026, aveva rifiutato la consegna alla Romania di una persona ricercata in forza di un mandato d’arresto europeo emesso l’11 giugno 2026 per l’esecuzione della condanna definitiva a sei anni e otto mesi di reclusione per duplice privazione illegale della libertà, pronunciata dal Tribunale ordinario di Iași il 30 giugno 2025 e resa definitiva dalla Corte di appello di Iași il 4 giugno 2026. Pur avendo riconosciuto la doppia punibilità ed escluso le altre condizioni ostative o facoltative indicate nella legge sul mandato d’arresto europeo, la Corte territoriale aveva negato la consegna per il rischio di trattamento penitenziario inumano o degradante in Romania. Il Procuratore generale ha proposto un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 3, § 2, TUE e degli artt. 4, § 5, e 6 della decisione quadro 2008/909/GAI, in relazione all’art. 1, § 3, della decisione quadro 2002/584/GAI e alla legge n. 69 del 2005. Secondo il ricorrente, una volta rifiutata la consegna per il rischio di violazione dei diritti fondamentali, la Corte d’appello avrebbe dovuto attivarsi d’ufficio, chiedendo alla Romania la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato standard per valutare il riconoscimento e l’esecuzione della pena in Italia, così da evitare l’impunità. Avrebbe inoltre dovuto verificare le condizioni per l’esecuzione domestica e se ricorresse un’ipotesi di trasmissione senza il consenso della persona condannata, anche considerando se questa si fosse stabilita in Italia in connessione con il procedimento penale rumeno. La difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Ha stabilito che, quando la consegna è rifiutata ai sensi dell’art. 1, § 3, della decisione quadro 2002/584/GAI per tutelare i diritti fondamentali, il giudice dell’esecuzione deve attivarsi per evitare che la persona condannata resti impunita, avvalendosi della decisione quadro 2008/909/GAI e chiedendo allo Stato emittente la sentenza e il certificato previsto. La Corte d’appello dovrà inoltre verificare le condizioni pertinenti per il riconoscimento e l’esecuzione della pena in Italia, svolgendo le necessarie interlocuzioni con le autorità rumene. Resta fermo, allo stato, il rifiuto di consegna. Il rinvio è disposto per gli adempimenti indicati; la Cancelleria curerà quelli previsti dall’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Norme richiamate
art. 1, § 3, decisione quadro 2002/584/GAI
Consegue che, qualora un'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell'articolo 1, § 3, di tale decisione quadro, un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, tale autorità è tenuta ad adoperarsi attivamente affinché la persona ricercata non resti impunita a causa di tale rifiuto.
Il rifiuto della consegna fondato sulla tutela dei diritti fondamentali impone allo Stato di esecuzione di attivarsi per evitare che la pena resti ineseguita e la persona ricercata impunita.
art. 4, § 5, decisione quadro 2008/909/GAI
Ne consegue che, qualora lo Stato membro di esecuzione abbia rifiutato, in via eccezionale, sulla base dell'articolo 1, § 3, della decisione quadro 2002/584, di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva nello Stato membro emittente, lo Stato membro di esecuzione deve garantire che tale pena sia eseguita nel suo territorio chiedendo di propria iniziativa, sulla base dell'articolo 4, § 5, della decisione quadro 2008/909, allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza e il certificato di cui al modello standard dell'allegato I di detta decisione quadro.
Il giudice dello Stato di esecuzione deve chiedere d’ufficio allo Stato emittente la sentenza e il certificato standard per attivare il riconoscimento e l’esecuzione della pena nel proprio territorio.
art. 6, §§ 1 e 2, decisione quadro 2008/909/GAI
Infine, la Corte ha precisato che, ai sensi dell'articolo 6, § 1, della decisione quadro 2008/909, la sentenza corredata del certificato di cui al modello standard dell'allegato I di detta decisione quadro può essere trasmessa, in linea di principio, allo Stato membro di esecuzione ai fini del riconoscimento di tale sentenza e dell'esecuzione della pena soltanto con il consenso della persona condannata, conformemente alla legislazione dello Stato membro di emissione. Tuttavia, ai sensi delle lett. a) e c) dell'articolo 6, § 2, di tale decisione quadro, tale consenso non è richiesto qualora la persona condannata sia cittadino dello Stato membro di esecuzione e viva, altresì, nel suo territorio, o qualora sia fuggita o sia altrimenti ritornata in quest'ultimo Stato membro, in particolare a seguito della condanna nello Stato membro di emissione.
Il trasferimento della sentenza per l’esecuzione richiede in via ordinaria il consenso della persona condannata, salvo le eccezioni previste dalla decisione quadro. Il giudice del rinvio deve verificare le condizioni applicabili al caso concreto.
La Corte distrettuale ha rifiutato la consegna di Nistor George con riferimento alla valutazione del rischio di sottoposizione dello stesso a trattamento penitenziario inumano ovvero degradante ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005, attuativo dell'art. 1, § 3, della decisione quadro 2002/584/GAI.
Il rifiuto di consegna adottato per il rischio di trattamento penitenziario inumano o degradante attua il motivo obbligatorio di non esecuzione connesso alla tutela dei diritti fondamentali; esso non esaurisce però gli obblighi relativi all’esecuzione della pena.
art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005
Orbene, la pronuncia impugnata è viziata da violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b). c.p.p., richiamato dall'art. 22, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui, nel rifiutare la consegna del Nistor George, sulla base dell'articolo 2 legge n. 69 del 2005, e dell'art. 1, § 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, la Corte di Appello di Bari ha omesso di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4, § 5, della decisione quadro 2008/909/GAI
La disposizione consente il sindacato di legittimità sulla violazione di legge nella decisione resa in materia di mandato d’arresto europeo; nel caso esaminato, l’omessa attivazione del meccanismo previsto dalla decisione quadro 2008/909 ha determinato il vizio.
art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
La norma è richiamata per gli adempimenti di Cancelleria conseguenti alla decisione; la sentenza non ne espone ulteriormente il contenuto.
art. 3, § 2, TUE
L'impunità della persona ricercata sarebbe incompatibile con l'obiettivo perseguito tanto dalla decisione quadro 2002/584 quanto dall'articolo 3, § 2, TUE, secondo il quale l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne, in particolare, i controlli alle frontiere esterne, la prevenzione della criminalità o la lotta contro quest'ultima.
L’obiettivo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e in particolare la lotta alla criminalità, esclude che il rifiuto di consegna determini l’impunità: la pena deve poter essere eseguita nello Stato di esecuzione.
art. 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI
Il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 è un motivo di non esecuzione autonomo che non è destinato ad applicarsi, a titolo complementare, qualora l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo sia già stata rifiutata dallo Stato membro di esecuzione sulla base dell'articolo 1, § 3, di tale decisione quadro
Il motivo facoltativo di non esecuzione basato sulla residenza o cittadinanza e sull’impegno a eseguire la pena non può essere utilizzato in via complementare dopo il rifiuto obbligatorio fondato sull’art. 1, § 3; per evitare l’impunità occorre invece ricorrere alla decisione quadro 2008/909.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Orbene, la pronuncia impugnata è viziata da violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b). c.p.p., richiamato dall'art. 22, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui, nel rifiutare la consegna del Nistor George, sulla base dell'articolo 2 legge n. 69 del 2005, e dell'art. 1, § 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, la Corte di Appello di Bari ha omesso di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4, § 5, della decisione quadro 2008/909/GAI
La Corte riconduce l’omessa applicazione degli strumenti di cooperazione previsti dalla decisione quadro 2008/909 a un vizio di violazione di legge deducibile in cassazione.
art. 10, comma 1, lett. a), b) e d), e comma 4, d.lgs. n. 161 del 2010
La Corte, inoltre, avrebbe dovuto comunque accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6, §§ 1, 2, lett. a) e b), della decisione quadro 2008/909 (art. 10, comma 1, lett. a), b) e d), e 4, d.lgs. n. 161 del 2010), e ciò al fine di impedire l'impunità del consegnando e di assicurare, nello stesso tempo, il suo completo reinserimento sociale.
Il giudice del rinvio deve verificare, secondo le disposizioni nazionali di attuazione richiamate, le condizioni per il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena in Italia, comprese quelle rilevanti per il consenso.
Massime di principio
- Quando l’autorità giudiziaria rifiuta la consegna richiesta con mandato d’arresto europeo per tutelare i diritti fondamentali ai sensi dell’art. 1, § 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, deve attivarsi affinché la persona condannata non resti impunita.
- Il rifiuto della consegna non consente di applicare in via complementare il motivo facoltativo di non esecuzione previsto dall’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI; per assicurare l’esecuzione della pena va utilizzato il meccanismo di riconoscimento previsto dalla decisione quadro 2008/909/GAI.
- In caso di rifiuto della consegna per ragioni connesse ai diritti fondamentali, lo Stato di esecuzione deve chiedere d’ufficio allo Stato emittente la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato standard, così da valutare e rendere possibile l’esecuzione della pena nel proprio territorio.
- Il giudice deve verificare le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione domestica della pena e l’eventuale ricorrenza di un’eccezione al requisito del consenso della persona condannata, svolgendo, se necessario, interlocuzioni con le autorità dello Stato emittente.
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