Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04615/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

La persona ricorrente ha impugnato l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione che aveva escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati per cui era già stata pronunciata condanna in diverse sentenze. Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra quei reati. La Corte rileva però che il motivo dedotto è meramente rivalutativo: non indica quale specifico elemento fattuale sarebbe stato omesso o travisato dal giudice dell'esecuzione e si limita a riproporre la valutazione degli aspetti già esaminati. Secondo l'ordinanza impugnata, mancavano gli indici sintomatici della continuazione; il ricorrente non ha confutato in modo puntuale tale accertamento.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    identità del disegno criminoso

    La continuazione richiede che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale o una mera propensione a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti esclusa la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. richiede la prova di un medesimo disegno criminoso già presente al momento del primo reato, con programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi.
  • La mera esistenza di una inclinazione a delinquere, anche se riferita a reati omogenei, non è sufficiente a integrare la continuazione: occorre un programma unitario e preventivo delle condotte.
  • Gli indici sintomatici della continuazione vanno valutati complessivamente e possono consistere nell'omogeneità dei reati, nella contiguità temporale, nelle modalità esecutive, nelle causali e nella sistematicità delle condotte; tuttavia, la loro presenza isolata non è decisiva se i reati risultano frutto di scelte estemporanee.
  • L'accertamento del medesimo disegno criminoso è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la motivazione sia adeguata, congrua e immune da vizi logici o travisamenti.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a chiedere una nuova valutazione del merito senza indicare specificamente l'errore di fatto o di diritto della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.