Cassazione Penale, Sentenza n. 34130/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 18 marzo 2026, aveva sostituito l’affidamento in prova ai servizi sociali con la detenzione domiciliare e relative prescrizioni. La decisione si fondava sulla denuncia della convivente, che aveva riferito ripetuti maltrattamenti verbali, circostanza riscontrata dalla nipote; il condannato stava inoltre espiando una pena per maltrattamenti in famiglia. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: ha contestato che la revoca fosse fondata su una denuncia non ancora vagliata in sede giurisdizionale e quindi su meri sospetti; ha lamentato che il Tribunale, pur riconoscendo l’assenza di connotati violenti, non avesse adeguatamente motivato la gravità e l’incompatibilità della condotta con la prosecuzione della prova; ha dedotto la violazione della gradualità per omessa valutazione di misure intermedie; ha infine denunciato contraddittorietà, poiché la persona offesa si era trasferita in un’altra regione e il pericolo specifico sarebbe cessato. Ha inoltre richiamato una richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nel procedimento originato dalla denuncia, senza allegarla e senza indicarne l’esito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la revoca può basarsi anche su un fatto-reato non accertato con sentenza irrevocabile, purché il Tribunale di sorveglianza lo valuti incidentalmente con adeguata motivazione; nel caso concreto erano stati vagliati l’attendibilità della denuncia e il riscontro della nipote. Ha respinto anche la censura sulla gravità e incompatibilità della condotta, rilevando che la valutazione è discrezionale e che il Tribunale aveva logicamente desunto la persistenza della pericolosità e l’inadeguatezza dell’affidamento in prova anche dalla condanna in esecuzione per un reato della stessa indole. Il motivo sulla gradualità è stato ritenuto infondato: la valutazione di progressività è compresa nel giudizio di adeguatezza e la detenzione domiciliare è stata scelta come misura graduata, invece della revoca tout court. È stata esclusa la contraddittorietà dedotta con il quarto motivo, poiché l’allontanamento della persona offesa può impedire la reiterazione di quella specifica condotta, ma non elimina la valutazione del pericolo di recidiva in generale né quella relativa alla funzione rieducativa. Quanto alla richiesta di archiviazione, la Corte ha osservato che non era stata allegata e che, comunque, se ne ignorava l’esito.
Norme richiamate
I presupposti sui quali la norma fonda la revoca sono, pertanto, due: una violazione commessa dal condannato, e l’incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova.
La revoca dell’affidamento in prova richiede sia una violazione della legge o delle prescrizioni, sia una valutazione che la renda concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi dell’interessato.
Massime di principio
- La revoca dell’affidamento in prova non consegue automaticamente alla commissione di una violazione: occorrono l’accertamento della condotta e una motivazione adeguata circa la sua concreta incompatibilità con la prosecuzione della prova.
- Il Tribunale di sorveglianza può valutare incidentalmente, ai fini della revoca dell’affidamento in prova, un fatto costituente reato anche quando non sia ancora intervenuta una sentenza irrevocabile; tale valutazione deve essere motivata e non è vincolata all’esito del procedimento penale.
- Il giudizio sulla compatibilità della violazione con la prosecuzione della misura è discrezionale e deve considerare se la misura continui a essere adeguata alla rieducazione del condannato e alla prevenzione di nuovi reati. La prognosi favorevole deve permanere per tutta la durata della misura.
- La valutazione di gradualità e progressività è compresa nel giudizio di adeguatezza della misura. Il giudice può sostituire l’affidamento in prova con una misura meno favorevole ma graduata, quando ritenga che essa contenga il pericolo di recidiva senza revocare tout court la misura alternativa.
- La cessazione della possibilità concreta di reiterare lo specifico illecito nei confronti della persona offesa non esclude, di per sé, una valutazione di pericolosità riferita al rischio di recidiva in generale e alla funzione rieducativa della misura.
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