Sentenza del 02/08/2017 n. 19184 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
C.S. aveva versato l'imposta sull'intero corrispettivo di 120.000 euro ottenuto dalla vendita della licenza taxi, senza dedurre il costo di acquisto. Tuttavia, un precedente accertamento definitivo aveva stabilito che C.S. aveva acquistato la licenza dal padre per 106.040 euro, somma tassata in capo a C.P. C.S. ha quindi chiesto il rimborso dell'imposta versata in eccedenza, sostenendo che il costo di acquisto dovesse essere dedotto e che la tassazione integrale determinasse una doppia imposizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso di C.S., cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, riconoscendo il diritto al rimborso dell'imposta versata in eccedenza, corrispondente alla tassazione della plusvalenza calcolata senza dedurre il costo di acquisto di 106.040 euro. È stato inoltre rilevato che la medesima plusvalenza era stata tassata due volte: prima in capo al padre e poi in capo al figlio. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare a C.S. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 2
Il corrispettivo versato per l'acquisto del bene costituisce costo deducibile ai fini della determinazione della plusvalenza patrimoniale realizzata con la successiva cessione del bene a titolo oneroso.
Nella determinazione della plusvalenza derivante dalla vendita di un bene, deve essere sottratto dal corrispettivo di cessione il costo di acquisto non ammortizzato. Nel caso concreto, il costo della licenza, pari a 106.040 euro, doveva essere dedotto dal prezzo di vendita di 120.000 euro.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Consente al contribuente di chiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto all'imposta effettivamente dovuta. Poiché C.S. aveva pagato l'imposta sull'intero corrispettivo invece che sulla sola plusvalenza netta, aveva diritto al rimborso dell'eccedenza.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163
La stessa imposta non può essere applicata più volte, in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
È vietata la doppia imposizione della medesima componente reddituale, anche quando la tassazione sia effettuata nei confronti di contribuenti differenti. La tassazione della stessa plusvalenza prima in capo al padre e poi in capo al figlio violava tale divieto.
Costituzione, artt. 3, 53 e 97
Il ricorrente aveva richiamato i principi di uguaglianza, capacità contributiva, imparzialità, legalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa. La Corte ha accolto il ricorso principalmente sulla base delle norme tributarie sulla determinazione della plusvalenza, sul rimborso e sul divieto di doppia imposizione.
Massime di principio
- Quando un bene viene rivenduto, la plusvalenza deve essere determinata sottraendo dal prezzo di vendita il costo di acquisto fiscalmente riconosciuto e non ammortizzato.
- Un accertamento definitivo dell'Amministrazione finanziaria può costituire elemento rilevante per dimostrare il costo di acquisto sostenuto dal contribuente, anche se in precedenza l'operazione era stata rappresentata diversamente.
- Non è legittimo tassare due volte la stessa componente reddituale, anche quando la doppia imposizione ricade su soggetti diversi ma deriva dal medesimo presupposto economico.
- Se il contribuente ha versato un'imposta superiore a quella effettivamente dovuta per errata determinazione della plusvalenza, può chiedere il rimborso dell'eccedenza secondo la procedura prevista dalla legge.
- L'Amministrazione finanziaria deve mantenere coerenza tra gli accertamenti emessi nei confronti di soggetti coinvolti nella medesima operazione; non può riconoscere un costo ai fini della tassazione di un soggetto e negarlo quando serve a evitare una duplicazione d'imposta nei confronti dell'altro.
- Il fatto che il contribuente abbia inizialmente dichiarato di non aver sostenuto un costo non impedisce necessariamente il riconoscimento del costo se un successivo accertamento definitivo dell'Ufficio ha stabilito l'esistenza e l'importo del pagamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 ago 2017Sentenza del 02/08/2017 n. 1204 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 ago 2017Sentenza del 02/08/2017 n. 1213 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 ago 2017Sentenza del 02/08/2017 n. 1216 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 ago 2017Sentenza del 02/08/2017 n. 4882 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 2 ago 2017Sentenza del 02/08/2017 n. 5147 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 2 ago 2017Sentenza del 02/08/2017 n. 5152 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →