Sentenza del 18/12/2017 n. 233 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il 2009 contestando l’omessa presentazione della dichiarazione IVA e qualificando come reddito da lavoro autonomo abituale un volume d’affari di euro 145.154,00 derivante da incarichi di consulenza in materia di appalti e concorsi pubblici. Il contribuente sosteneva invece che le prestazioni fossero occasionali e saltuarie, svolte sulla base delle competenze maturate nel rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Trieste, sempre previa autorizzazione dell’ente, e quindi qualificabili come redditi diversi non soggetti a IVA. In subordine chiedeva l’annullamento delle sanzioni per buona fede e obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, valorizzando soprattutto l’entità e la continuità dei compensi. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello, riformato la decisione di primo grado e annullato integralmente l’avviso di accertamento. Ha ritenuto assenti i requisiti di professionalità e abitualità richiesti dall’art. 5 del DPR 633/1972 per l’assoggettamento a IVA, considerando le consulenze limitate, occasionali e fondate sulle competenze acquisite come dipendente pubblico. L’entità del compenso non è stata ritenuta un parametro decisivo, in quanto non previsto dalla legge. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del grado d’appello, liquidate in euro 4.000,00 oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.
L’assoggettamento all’IVA richiede l’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. La sola percezione di compensi elevati non dimostra automaticamente l’abitualità o la professionalità.
Sono redditi diversi i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Le prestazioni di lavoro autonomo prive dei requisiti di abitualità e professionalità rientrano tra i redditi diversi e non tra i redditi da lavoro autonomo esercitato professionalmente.
Sentenza Cass. n. 1052/1988
La Commissione regionale ha ritenuto il precedente non pertinente, poiché riguardava un procedimento penale relativo a un artigiano privo delle scritture contabili obbligatorie e non una fattispecie analoga di consulenze occasionali rese da un dipendente pubblico.
Sentenza delle Sezioni Unite della Commissione tributaria centrale del 12 aprile 1996
È stata valorizzata come precedente utile per distinguere le attività professionali abituali da prestazioni occasionali rese da dipendenti pubblici, anche quando richiedano elevate competenze e producano compensi commisurati al valore dell’incarico.
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione sia soggetta a IVA non è sufficiente considerare l’importo dei compensi: occorre verificare concretamente la presenza di organizzazione, continuità, professionalità e abitualità dell’attività.
- Un incarico può restare occasionale anche se richiede competenze elevate e comporta un compenso significativo, soprattutto quando è unico o numericamente limitato.
- Le competenze maturate nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, in particolare pubblico, non trasformano automaticamente ogni incarico esterno in un’attività professionale autonoma abituale.
- Le autorizzazioni rilasciate dal datore di lavoro pubblico non decidono da sole l’assoggettamento fiscale o IVA, ma possono costituire un elemento indiziario utile per dimostrare la natura occasionale e non professionale dell’attività.
- La frequenza degli incarichi non coincide necessariamente con l’abitualità: la qualificazione deve considerare il numero, la struttura, la continuità e l’autonomia delle prestazioni nel loro complesso.
- La qualificazione fiscale deve essere effettuata caso per caso sulla base della concreta modalità di esercizio dell’attività, senza attribuire valore decisivo a un singolo elemento come l’ammontare dei compensi.
- L’esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa richiede un’incertezza oggettiva e qualificata; la buona fede del contribuente, da sola, non è normalmente sufficiente.
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