Sentenza del 18/12/2017 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Como
Processo - Cartelle di pagamento non notificate - Successivo atto di pignoramento - Impugnazione - Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato le cartelle di pagamento sostenendo di non averle mai ricevute e di averne avuto conoscenza soltanto attraverso il successivo atto di pignoramento. Ha quindi impugnato il pignoramento per far valere sia la mancata notificazione delle cartelle sia le eccezioni relative al merito della pretesa tributaria.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile. Il termine per impugnare le cartelle, contestandone la mancata notifica e deducendo anche motivi relativi al merito del tributo, decorre dalla notificazione dell'atto di pignoramento, quale primo atto dal quale il contribuente ha avuto conoscenza delle cartelle. Se l'impugnazione non viene proposta entro il termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, le contestazioni non possono più essere esaminate.
Norme richiamate
Art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Le contestazioni devono essere proposte entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto.
Il termine decorre dalla notificazione dell'atto di pignoramento quando il contribuente venga a conoscenza delle cartelle di pagamento soltanto attraverso tale atto. Entro quel termine possono essere contestate sia la mancata notificazione delle cartelle sia le questioni relative al merito della pretesa tributaria; decorso il termine, le contestazioni sono inammissibili.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento non è stata notificata e il contribuente ne viene a conoscenza per la prima volta tramite un successivo atto di riscossione, come il pignoramento, tale atto può costituire il momento dal quale decorre il termine per impugnare la cartella.
- L'impugnazione deve essere proposta tempestivamente dalla notifica del primo atto conosciuto, senza attendere ulteriori atti della procedura esecutiva.
- Nel medesimo ricorso è normalmente necessario dedurre sia la mancata notifica della cartella sia le contestazioni relative al merito della pretesa tributaria, se si intende farle valere.
- La mancata conoscenza precedente della cartella non consente di impugnarla senza limiti di tempo: una volta notificato l'atto che ne rivela l'esistenza, opera il termine processuale previsto dalla legge.
- Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità delle contestazioni, con conseguente prevalenza della posizione dell'ente impositore o dell'agente della riscossione.
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