Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/12/2017 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Mantova

Iva - Detrazione - Sussistenza requisiti sostanziali in presenza di violazioni formali - Diritto alla detrazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA. La mancata registrazione ai fini IVA del prestatore costituisce una violazione formale e non può, da sola, impedire la detrazione quando risultano soddisfatti i requisiti sostanziali e le fatture contengono le informazioni richieste dalla normativa, in particolare quelle utili a identificare il prestatore e i servizi resi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di detrarre l’IVA assolta per prestazioni di servizi rese da un altro soggetto passivo non registrato ai fini IVA. Il diniego era fondato su una violazione formale relativa alla registrazione del prestatore, nonostante le fatture contenessero le informazioni necessarie per identificare l’emittente e la natura dei servizi.

Norme richiamate

  • Art. 18, n. 1, lett. a), della sesta direttiva IVA

    La disposizione è interpretata nel senso che il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto quando sussistono i requisiti sostanziali dell’operazione, anche in presenza di irregolarità formali non idonee a dimostrare un’evasione o a impedire la verifica dei presupposti.

  • Art. 22, n. 3, lett. b), della sesta direttiva IVA

    Le fatture devono contenere le informazioni necessarie, soprattutto per identificare il soggetto che le ha emesse e la natura dei servizi. Se tali elementi sono presenti, la mancata registrazione IVA del prestatore non esclude automaticamente il diritto alla detrazione.

Massime di principio

  • Nel sistema IVA, le violazioni meramente formali non dovrebbero comportare la perdita della detrazione se i requisiti sostanziali dell’operazione sono effettivamente dimostrati.
  • La fattura deve consentire all’amministrazione finanziaria di verificare l’identità del prestatore, la natura dei servizi e l’effettività dell’operazione.
  • La mancata registrazione IVA del fornitore, da sola, non è sufficiente a negare la detrazione al committente, salvo che impedisca i controlli o sia collegata a frode, evasione o inesistenza dell’operazione.
  • Il contribuente deve comunque conservare documentazione idonea a dimostrare l’effettività della prestazione e il collegamento dell’acquisto con la propria attività economica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.