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Sentenza

Sentenza del 18/12/2017 n. 373 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Prescrizione - Intimazione di pagamento - Interruzione della prescrizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento relativa a cartelle notificate negli anni 2001 e 2002, concernenti tributi degli anni 1996 e 1997, eccependo la prescrizione dei tributi e delle sanzioni. Ha sostenuto che tra la notifica delle cartelle e l’intimazione fosse decorso il termine quinquennale senza validi atti interruttivi. Equitalia ha invece invocato il termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c. e ha affermato che un preavviso di fermo notificato nel 2009 avrebbe interrotto la prescrizione.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto il ricorso e annullato l’intimazione di pagamento, ritenendo prescritti tributi e sanzioni perché l’atto era stato notificato oltre cinque anni dopo la cartella o dopo l’ultimo valido atto interruttivo. Il Collegio ha applicato il principio delle Sezioni Unite della Cassazione n. 23397/2016, secondo cui la cartella di pagamento, in quanto atto amministrativo dell’agente della riscossione, non acquista efficacia di giudicato e non trasforma il termine di prescrizione in quello ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c.

Norme richiamate

  • Art. 2946 codice civile

    La prescrizione ordinaria si compie in dieci anni.

    Il termine decennale non si applica automaticamente alle cartelle di pagamento non opposte, perché tali atti non hanno efficacia di giudicato. La cartella conserva il termine di prescrizione proprio del credito sottostante, nella fattispecie ritenuto quinquennale.

  • Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 23397/2016

    Le cartelle di pagamento sono atti amministrativi inidonei ad acquisire efficacia di giudicato.

    La mancata impugnazione della cartella non converte il termine di prescrizione breve del tributo o della sanzione nel termine ordinario decennale. Dopo la notifica della cartella sono quindi necessari validi atti interruttivi entro il termine applicabile.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella di pagamento non rende automaticamente decennale la prescrizione del credito: occorre individuare il termine previsto per la specifica entrata.
  • Per evitare la prescrizione, l’agente della riscossione deve notificare atti validi e idonei a interromperla entro il termine applicabile; un atto tardivo non può far rivivere un credito già prescritto.
  • Un preavviso di fermo può avere efficacia interruttiva solo se validamente notificato e se intervenuto prima della scadenza della prescrizione.
  • In caso di intimazione relativa a cartelle risalenti, è essenziale ricostruire la sequenza delle notifiche e verificare, per ciascun credito, gli intervalli temporali e la validità degli eventuali atti interruttivi.
  • La decisione riguarda il principio secondo cui l’atto amministrativo non opposto non equivale a una sentenza passata in giudicato; l’eventuale prescrizione deve comunque essere valutata alla luce della natura del singolo tributo o della sanzione.

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