Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/12/2017 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Irretroattività norma su presunzione di reddito per attività detenute all'estere. Trust è soggetto fiscalmente rilevante

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009 agli investimenti e alle disponibilità finanziarie detenuti all'estero in Stati a fiscalità privilegiata, in violazione degli obblighi di dichiarazione. La norma introduce una presunzione secondo cui tali attività costituiscono redditi sottratti a tassazione, ma, in assenza di una specifica disposizione derogatoria, non può operare per periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. È stato inoltre contestato il raddoppio dei termini per l'accertamento. La sentenza ha anche riconosciuto il trust come soggetto autonomo e fiscalmente rilevante, escludendo che la sua costituzione integrasse automaticamente un abuso del diritto o un'operazione elusiva.

La decisione

Il ricorso è stato accolto, in tutto o nella parte principale, poiché l'Amministrazione non poteva applicare retroattivamente la presunzione introdotta dall'art. 12 del D.L. n. 78/2009 né utilizzare, sulla medesima base, il raddoppio dei termini di accertamento. È stata inoltre riconosciuta la rilevanza fiscale autonoma del trust, senza considerarlo fittizio o elusivo in assenza di specifici elementi probatori. Ne consegue l'annullamento, totale o parziale secondo l'estensione della decisione, della pretesa impositiva.

Norme richiamate

  • Art. 12 D.L. n. 78/2009

    Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione, si presumono costituiti, salva la prova contraria, da redditi sottratti a tassazione.

    La presunzione introdotta dalla norma ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore, salvo un'espressa disciplina derogatoria.

  • Art. 4, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 167/1990

    La disciplina sugli obblighi di dichiarazione delle attività detenute all'estero non consente, da sola, di applicare retroattivamente una nuova presunzione legale di redditività.

  • Principio di irretroattività delle norme tributarie sostanziali

    Una norma che modifica gli elementi sostanziali della pretesa fiscale, introducendo una presunzione sfavorevole al contribuente, si applica normalmente solo ai periodi successivi alla sua entrata in vigore.

  • Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento

    Il raddoppio dei termini non può essere utilizzato automaticamente per recuperare annualità ormai non accertabili, soprattutto quando la contestazione si fonda su una presunzione normativa non applicabile ratione temporis.

  • Principio antielusivo e abuso del diritto

    La presenza di un trust non dimostra di per sé un intento elusivo. L'Amministrazione deve provare concretamente la natura fittizia, l'interposizione o il vantaggio fiscale indebito dell'operazione.

Massime di principio

  • Le presunzioni fiscali sostanziali sfavorevoli al contribuente non possono essere applicate retroattivamente se la legge non prevede espressamente una deroga.
  • La violazione di obblighi dichiarativi relativi ad attività estere non consente automaticamente di qualificare tali attività come redditi imponibili per periodi anteriori all'introduzione della presunzione.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento non è autonomo rispetto alla validità della pretesa fiscale e non può sanare l'applicazione retroattiva di una norma sostanziale.
  • Un trust validamente istituito deve essere valutato come soggetto fiscalmente rilevante e autonomo; la sua esistenza non comporta automaticamente fittizietà o abuso del diritto.
  • Per disconoscere un trust l'Amministrazione deve fornire elementi concreti di interposizione, mancanza di autonomia effettiva o finalità esclusivamente elusive.
  • In casi analoghi occorre verificare separatamente il periodo d'imposta, la data di entrata in vigore della norma, la natura sostanziale o procedurale della disposizione e la concreta prova dell'effettiva disponibilità delle attività estere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.