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Sentenza

Sentenza del 18/12/2017 n. 370 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Prescrizione quinquennale e decennale - cartelle di pagamento - intimazione di pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della pretesa esecutiva sostenendo che il credito fosse prescritto. In particolare, ha affermato che alle cartelle di pagamento non impugnate non si applica automaticamente il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c., poiché la cartella è un atto amministrativo e non una pronuncia giudiziale passata in giudicato. In assenza di un titolo giudiziale definitivo, la prescrizione deve quindi essere individuata in base alla natura del credito sottostante, potendo operare il termine quinquennale ove previsto.

La decisione

La tesi accolta è che la cartella di pagamento non impugnata non acquisisce efficacia di giudicato e non trasforma il termine di prescrizione del credito in quello ordinario decennale. La prescrizione decennale opera solo quando il diritto è accertato da una sentenza passata in giudicato o da altro titolo giudiziale definitivo. Pertanto, un’intimazione di pagamento notificata dopo il decorso del termine prescrizionale applicabile al credito può essere contestata, salvo che l’agente della riscossione dimostri atti interruttivi validamente notificati.

Norme richiamate

  • Art. 2946 Codice civile

    La prescrizione ordinaria è di dieci anni.

    Il termine decennale si applica ai diritti accertati da un titolo giudiziale definitivo o quando non sia previsto un termine diverso, ma non deriva automaticamente dalla mancata impugnazione di una cartella amministrativa.

  • Norme sulla prescrizione dei crediti sottostanti

    La prescrizione deve essere determinata in relazione alla natura del credito, applicando il termine specifico previsto dalla legge, spesso quinquennale per determinate entrate periodiche o sanzioni, quando non esista un giudicato.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella di pagamento la rende definitiva sotto il profilo della contestabilità dell’atto, ma non la equipara a una sentenza passata in giudicato ai fini della durata della prescrizione.
  • Per stabilire se un credito sia prescritto occorre esaminare la natura del credito originario e applicare il relativo termine prescrizionale, non quello decennale in modo automatico.
  • Il termine decennale può applicarsi quando esiste una sentenza definitiva o un altro titolo giudiziale idoneo a formare giudicato.
  • Ogni atto successivo, come l’intimazione di pagamento, deve essere verificato anche con riferimento agli eventuali atti interruttivi precedenti e alla loro regolare notificazione.
  • L’onere di dimostrare la tempestiva notificazione degli atti interruttivi e la continuità della pretesa spetta, in linea generale, all’ente o all’agente che procede alla riscossione.

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