Sentenza del 17/07/2015 n. 4254 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - ICI - Rendita catastale - Rettifica - Mancata notifica atto rettifica - Efficacia retroattiva. Accertamento, liquidazione e controlli - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di utilizzare, ai fini dell’ICI, una rendita catastale attribuita o modificata senza una preventiva e autonoma notifica dell’atto di rettifica. Per gli atti attributivi o modificativi della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 e non ancora recepiti in precedenti atti impositivi, l’ente può determinare l’imposta sulla base della nuova rendita entro i termini di prescrizione o decadenza previsti per il tributo. L’atto impositivo vale anche come notificazione della rendita. Tuttavia, l’Amministrazione deve dimostrare la correttezza del calcolo e dei presupposti dell’imposizione.
La decisione
La rendita catastale poteva essere applicata retroattivamente anche in assenza di una precedente notifica autonoma, purché l’atto impositivo fosse notificato nei termini e valesse anche come comunicazione della rendita. Resta però a carico dell’Amministrazione l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e la correttezza del calcolo dell’imposta, secondo l’art. 2697 c.c. In mancanza di tale prova, l’accertamento non può essere validamente mantenuto.
Norme richiamate
Per gli atti attributivi o modificativi della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita e i relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita.
La norma consente di utilizzare la rendita catastale attribuita o modificata entro il 31 dicembre 1999 anche senza una precedente notifica separata, quando la rendita viene recepita nell’atto di liquidazione o accertamento notificato al contribuente nei termini previsti per il tributo.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
L’Amministrazione che emette l’accertamento deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, inclusa la correttezza della rendita utilizzata e del calcolo dell’imposta. Il contribuente non è tenuto a dimostrare preventivamente l’inesistenza del debito se l’ente non ha fornito adeguata prova della propria pretesa.
Massime di principio
- La mancata notifica autonoma della variazione catastale non rende automaticamente illegittimo l’accertamento: l’atto impositivo può valere anche come notificazione della rendita, se ricorrono i presupposti temporali e normativi.
- L’utilizzo retroattivo della rendita è possibile solo nel rispetto dei termini di prescrizione o decadenza previsti per il tributo e purché la rendita sia correttamente indicata o comunque desumibile dall’atto.
- L’Amministrazione deve dimostrare la correttezza del calcolo dell’imposta e dei dati catastali posti a fondamento dell’accertamento; non è sufficiente una pretesa priva di adeguata motivazione o documentazione.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe verificare la data di attribuzione o modifica della rendita, la regolarità e tempestività della notifica dell’accertamento, la motivazione dell’atto e la documentazione utilizzata dall’ente per determinare l’imposta.
- La regola sull’onere della prova è generale: chi pretende il pagamento di un tributo deve provare i presupposti della pretesa, mentre il contribuente deve provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
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