Cassazione Penale, Sentenza n. 36389/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 13/02/2023 con cui la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'appello avverso il decreto del Tribunale di Lecce che aveva applicato a MASELLA Girolamo la misura preventiva della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e aveva disposto la confisca della BMW X3, intestata a MANNAVOLA Daniela. I ricorrenti censuravano: (i) violazione di legge e motivazione apparente, per mancato accertamento dell'attualità della pericolosità di Masella (richiamando artt. 6 e 7 d.lgs. 159/2011 e la giurisprudenza di Sezioni Unite n.111/2017); (ii) illegittima confisca dell'autovettura nonostante la prova della liceità dell'acquisto (art. 24 d.lgs. 159/2011), con acquisto tramite permuta e pagamento dilazionato.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi proposti vertessero su questioni di merito non consentite in sede di legittimità e che la Corte d'appello avesse adeguatamente esaminato l'attualità della pericolosità di Masella, valorizzando elementi quali escalation nel traffico di stupefacenti, condanna irrevocabile per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico con ruolo significativo, violazioni in materia di armi e cessioni di droga, plurime misure cautelari e amministrative precedenti, relazioni con esponenti criminali, procedimenti pendenti (anche per abusi edilizi e furto aggravato di energia elettrica) e la perdurante sottoposizione a misure cautelari. Quanto alla confisca dell'auto, la Corte d'appello ha fatto ricorso alla presunzione e agli accertamenti patrimoniali dai quali emergeva l'assenza di redditi idonei in capo a MANNAVOLA Daniela e la sproporzione tra redditi leciti e valore del bene. Inoltre, è stata richiamata la regola secondo cui il terzo fittiziamente intestatario può contestare soltanto la titolarità e non i presupposti della misura nei confronti del proposto. Per questi motivi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)
art. 4 lett. b), artt. 6, 7, 24
Gli artt. richiamati disciplinano la pericolosità specifica ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione (art.4), e le garanzie/formalità del procedimento (artt.6-7) nonché le regole sulla confisca e sui beni fittiziamente intestati a terzi (art.24). La Corte ha ritenuto che la valutazione dell'attualità della pericolosità sia stata compiuta correttamente e che, quanto alla confisca, siano stati adeguatamente considerati gli accertamenti patrimoniali e la sproporzione fra redditi e valore del bene.
Sezioni Unite, sentenza n. 111 del 2017
Richiamata dai ricorrenti come parametro per l'accertamento dell'attualità della pericolosità; la Corte ha ritenuto di avere applicato correttamente i principi decisionali richiamati dalle Sezioni Unite nell'indagine sulla pericolosità attuale.
Cassazione, Sez. U, De Angelis (n. 2/S 12621 del 2016)
Citata in relazione alla presunzione semplice applicabile ai cespiti intestati al familiare convivente: la Corte di appello ha fatto riferimento a tale presunzione nel valutare la provenienza dei beni e la sproporzione patrimoniale.
Cassazione, sentenza n. 21525 del 18/06/2020 (Mulè)
Richiamata per il principio secondo cui il ricorso in materia di misure di prevenzione è ammesso in cassazione solo per violazione di legge, includendo la motivazione inesistente o meramente apparente; utilizzata per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi che sollevano questioni di merito.
Cassazione, giurisprudenza su confisca a terzi (es. Sez. 5 n. 333 del 20/11/2020, Sez. 6 n. 7459 del 04/06/2019, Sez. 2 n. 31549 del 06/06/2019)
Confermano il principio che il terzo fittiziamente intestatario può contestare soltanto la titolarità effettiva e l'onere di allegazione compete a lui; non può in via propria contestare i presupposti della misura riferibili al proposto.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione sono ammissibili principalmente censure di diritto (violazione di legge o motivazione mancante/meramente apparente); questioni meramente di merito sull'attualità della pericolosità sono, di norma, inammissibili.
- La valutazione dell'attualità della pericolosità è rimessa ai giudici di merito e può essere fondata su un insieme di elementi (condanne irrevocabili, escalation criminale, misure cautelari pregresse, relazioni criminali, procedimenti pendenti) purché la motivazione sia logicamente coerente.
- Nelle confische di prevenzione di beni intestati a conviventi o familiari, il giudice può avvalersi di presunzioni e accertamenti patrimoniali per rilevare la sproporzione tra redditi e valore del bene; il terzo può contestare la titolarità e offrire la prova della liceità dell'acquisto, ma non può sollevare in via autonoma questioni relative alla pericolosità del proposto.
- Non è necessario che il giudice di merito risponda espressamente a ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente che la decisione mostri una struttura argomentativa complessiva e coerente che renda evidente il rigetto delle censure.
- Ricorsi strutturalmente incentrati su rivalutazioni probatorie o su apprezzamenti di fatto sono a rischio di inammissibilità in cassazione; ciò può comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ammende pecuniarie.
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