Cassazione Penale, Ordinanza n. 36815/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per rapina aggravata e il relativo trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio per rapina aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere derubricato nel meno grave delitto di furto ex art. 624 c.p., perché mancherebbe l'elemento della violenza richiesto per la rapina. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis c.p., contestando la riconducibilità del luogo del fatto alla nozione di privata dimora. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una diversa lettura delle risultanze processuali già esaminate dai giudici di merito, e il secondo manifestamente infondato, perché la stanza di una struttura ricettiva integra, secondo giurisprudenza consolidata, una privata dimora ai fini dell'aggravante.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come fattispecie alternativa di furto, ritenuta non configurabile dai giudici di merito e non adottabile in cassazione perché richiederebbe una diversa lettura del fatto.
La Corte ribadisce che la condotta degli agenti, per come accertata in fatto e desunta anche dalle loro stesse dichiarazioni, integra l'elemento della violenza richiesto per la rapina.
art. 628, terzo comma, n. 3-bis c.p.
L'aggravante è ritenuta correttamente applicata anche quando il fatto sia commesso in una stanza di struttura ricettiva, essendo tale luogo ricompreso nella nozione di privata dimora.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione delle emergenze istruttorie per ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto quando la questione sia già stata esaminata e motivatamente decisa in appello.
- Ai fini della distinzione tra furto e rapina, la presenza dell'elemento della violenza va apprezzata in concreto: se il contegno dell'agente e dei correi integra una coercizione idonea a soddisfare il requisito normativo, la derubricazione a furto è esclusa.
- La nozione di privata dimora, rilevante per l'aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3-bis c.p., può comprendere anche la stanza di una struttura ricettiva.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando contesta un accertamento di fatto sorretto da motivazione logica e conforme a principi di diritto consolidati.
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