Cassazione Penale, Sentenza n. 16108/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Teramo del 30/01/2023. L'inammissibilità era fondata sul mancato deposito, con l'atto di appello, del mandato specifico rilasciato dal difensore dopo la pronuncia della sentenza e della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della citazione, richiesti dall'art. 581 c.1 quater (o c.1 ter). Il ricorrente articolava due motivi: (1) censura della declaratoria di assenza nel primo grado e deduzione che si dovessero applicare le norme anteriori al d.lgs. n.150/2022; sosteneva che, non avendo richiesto autorizzazione a recarsi in tribunale e non avendo rinunciato alla comparizione, doveva essere considerato "assente da ritenersi presente"; (2) violazione dell'art. 591 c.p.p. per avere l'ordinanza notificata solo al difensore e non anche all'imputato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile il d.lgs. n.150/2022 perché la sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del decreto, quindi l'appello doveva rispettare i requisiti dell'art. 581 (comma 1 ter o 1 quater) a pena di inammissibilità. Anche se la declaratoria di assenza in primo grado fosse stata errata, l'appellante era comunque tenuto a depositare la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di appello, obbligo non assolto. Il secondo motivo è stato assorbito: la mancata notifica all'imputato non annulla il provvedimento ma consente solo di impugnarlo se i termini non sono decorsi. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il decreto è ritenuto applicabile alle sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore; determina l'obbligo, per l'appello, di rispettare i nuovi requisiti formali previsti dall'art. 581 c.1 ter/1 quater.
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1 ter e comma 1 quater)
Norma processuale che impone, a pena di inammissibilità dell'appello, il deposito con l'atto di impugnazione del mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e della dichiarazione o elezione di domicilio quando l'imputato è stato o non è stato considerato assente; la Corte ha ritenuto che tali formalità fossero obbligatorie nel caso di specie.
Norma sulla notificazione degli atti al difensore e all'imputato; il vizio di mancata notifica all'imputato non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento, ma può rendere possibile l'impugnazione se i termini non sono decorsi.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018 (Rallo, Rv. 272977)
Principio secondo cui la mancata notifica di un provvedimento non determina la sua nullità ma incide sulla possibilità di impugnazione, utile alla Corte per assorbire il secondo motivo del ricorso.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, l'appello deve rispettare i requisiti formali introdotti dall'art. 581 c.1 ter/1 quater a pena di inammissibilità.
- L'eventuale errore del primo giudice nel dichiarare l'imputato assente non esonera l'appellante dall'adempiere agli obblighi formali richiesti dalla normativa vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
- La mancata notifica di un provvedimento all'imputato non ne determina automaticamente l'annullamento; essa può comunque consentire l'impugnazione se non sono decorso i termini per farlo.
- Per evitare l'inammissibilità dell'appello, il difensore deve depositare con l'atto di impugnazione il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio quando richiesti dalla norma.
- In casi analoghi è prudente verificare la data di pronuncia della sentenza per accertare quale normativa processuale sia applicabile e, di conseguenza, quali adempimenti formali sono necessari per la validità dell'impugnazione.
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