Cassazione Penale, Sentenza n. 16421/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pierangeli, perito incaricato della valutazione di titoli utilizzati nell'aumento di capitale di BG Intercom s.r.l. (poi fallita), è stato imputato di bancarotta impropria (art. 223 comma 2 n.1) per avere concorso nel causare il dissesto tramite un fittizio aumento di capitale basato sulla perizia che ha valutato titoli (JPMCC) per €13.495.497 privi di valore economico, e di falso (art. 483 c.p.) per avere attestato il falso valore. In cassazione ha impugnato la sentenza per tre motivi: (1) inesistenza di un contributo causalmente rilevante al dissesto (mancata prova del valore reale dei titoli, delle cause del fallimento e dell'incidenza dell'aumento); (2) illegittima applicazione della recidiva senza adeguata verifica della maggiore pericolosità; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e conseguente errore nel trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo profilo ha ritenuto il reato di bancarotta impropria un reato di evento che può consistere anche nell'aggravamento di una preesistente situazione di decozione; ha condiviso le valutazioni dei giudici di merito secondo cui la perizia del Pierangeli e l'aumento fittizio (da €90.000 a €10.000.000) hanno consentito il proseguimento dell'attività e l'incremento della debitoria, con riscontri oggettivi nella liquidazione fallimentare (ricavato vendita €6.500). Sul piano sanzionatorio ha confermato la legittima esclusione delle attenuanti generiche, non essendo stati forniti elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione, e ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva essendo emerse pregresse condotte analoghe indicative di perdurante inclinazione al delitto. Il ricorso è pertanto respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 223 comma 2 n. 1 (normativa fallimentare - bancarotta)
Reato di evento: la condotta che realizza il reato societario presupposto può concorrere a causare o aggravare il dissesto; la responsabilità può ricadere anche su un professionista esterno che fornisce un contributo consapevole.
art. 483 c.p. (falso in attestazioni)
Contestato per l'attestazione del valore dei titoli; la Corte d'appello aveva comunque dichiarato la prescrizione rispetto a questo capo.
Richiamato in relazione alla rilevanza dell'aumento fittizio di capitale; la perizia che attesta un conferimento fittizio integra elementi decisivi per la formazione dell'aumento.
Richiamato nell'attestazione per evidenziare il ruolo vincolante della perizia nella formale esecuzione dell'aumento di capitale.
Principio della partecipazione: il reato proprio può essere commesso anche con la collaborazione di un extraneus (professionista) che concorre materialmente o moralmente al fatto.
Disciplina della determinazione della pena e delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che le attenuanti richiedono elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione e che la discrezionalità del giudice di merito è sindacabile solo in presenza di arbitrarietà.
Massime di principio
- In reati di bancarotta impropria l'elemento causale può consistere anche nell'aggravamento di una situazione preesistente di decozione: non è necessario provare che la condotta sia stata l'unica causa del fallimento, basta che abbia contribuito a peggiorare lo stato patrimoniale.
- La valutazione di un esperto che determina un significativo aumento di capitale tramite conferimenti sospetti può integrare un contributo causale al dissesto societario se vi sono riscontri oggettivi (es. esito della liquidazione fallimentare) che dimostrino l'assenza di valore dei beni conferiti.
- La recidiva può essere applicata quando precedenti condanne per reati analoghi dimostrino una perdurante inclinazione al delitto e abbiano influito come fattore criminogeno nella condotta odierna; una motivazione anche sintetica è sufficiente purché logica.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono l'emersione in positivo di elementi che giustifichino la mitigazione; la loro esclusione è lecita se il giudice motivi (anche sinteticamente) l'inconferenza degli elementi addotti dalla difesa.
- La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito e sarà annullabile in Cassazione solo se frutto di arbitrio o di motivazione illogica o insufficiente; il semplice richiamo ai criteri di adeguatezza dell'art. 133 c.p. può essere sufficiente se la determinazione è prossima al minimo edittale.
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