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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09281/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva deciso sulla sua responsabilità per più reati in materia di circolazione e commercializzazione di beni contraffatti o di provenienza illecita. I tre motivi censuravano: 1) il vizio di motivazione sulla declaratoria di estinzione del reato di ricettazione attenuata, sostenendo che non fosse stato individuato con certezza il momento consumativo del reato presupposto e che, quindi, il termine di prescrizione dovesse ritenersi spirato; 2) il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, deducendo la mancata prova della effettiva registrazione dei marchi e richiamando anche una decisione del Tribunale dell'Unione europea sulla nullità del marchio Adidas con tre strisce; 3) il vizio di motivazione sulla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, primo comma, n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati e, soprattutto, generici e solo riproduttivi di censure già formulate in appello, poi già esaminate e disattese dal giudice territoriale con motivazione congrua.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano manifestamente infondati e privi di specificità perché meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello. Sul primo motivo ha affermato che, in mancanza di una data certa del reato presupposto, il momento consumativo va collocato in una data prossima a quella del reato presupposto in applicazione del favor rei; nel caso concreto, ciò comportava che la prescrizione non fosse ancora maturata. Sul secondo motivo ha ritenuto corretto il rigetto della questione sulla ricorrenza del reato di cui all'art. 474 c.p., osservando che la motivazione di appello era logica e congrua e, in ogni caso, che la presenza di beni con marchio Adidas costituiva solo una parte della merce sequestrata, con conseguente difetto di decisività del rilievo. Sul terzo motivo ha confermato il diniego dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4 c.p., perché incompatibile con l'ipotesi attenuata dell'art. 648, quarto comma, c.p. quando il medesimo elemento dell'esiguità del danno è già stato valorizzato per ricondurre il fatto alla fattispecie attenuata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La Corte lo richiama come reato presupposto o come fattispecie oggetto di censura; ribadisce che la motivazione di appello sul punto era congrua e che la doglianza difensiva era generica e non decisiva.

  • art. 62, primo comma, n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile quando lo stesso elemento della tenuità sia già stato considerato per riconoscere l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma 4, c.p., non potendo il medesimo dato favorevole essere valutato due volte.

  • art. 648, comma quarto, c.p.

    L'ipotesi attenuata della ricettazione assorbe la valutazione dell'esiguità del danno patrimoniale, impedendo il cumulo con l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, c.p. quando quest'ultima si fondi sul medesimo elemento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere riproposte in modo meramente reiterativo censure già formulate in appello e già motivate dal giudice di merito: i motivi generici restano originariamente inammissibili e non diventano ammissibili per il solo fatto che la Corte d'appello non li abbia espressamente dichiarati tali.
  • Quando non sia possibile determinare con precisione il momento consumativo del reato presupposto, ai fini del calcolo della prescrizione del reato di ricettazione il giudice deve collocare tale momento in una data prossima alla consumazione del reato presupposto, secondo un criterio favorevole all'imputato ma coerente con la struttura della fattispecie.
  • La contestazione sulla mancata riqualificazione del fatto o sulla qualificazione del reato è inammissibile in cassazione se il corrispondente motivo di appello era generico e non sorretto da elementi circostanziati idonei a dimostrare la diversa qualificazione invocata.
  • In tema di reati relativi alla circolazione di merci contraffatte o recanti segni falsi, la presenza di alcuni beni muniti del marchio contestato può essere sufficiente se il rilievo difensivo investe solo una parte del materiale sequestrato e non incide sulla complessiva consistenza del fatto.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta se il medesimo indice di modesta offensività patrimoniale è già stato utilizzato per applicare una fattispecie attenuata che lo assorbe.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoRicettazioneImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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