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Sentenza

Sentenza n. 1814/2026 - Roma, Sezione 4T

per la declaratoria di nullità o l'annullamento - del decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all’annualità 2023, adottato il 29 settembre 2023 prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0190057.29-09-2023, inclusi gli allegati, nella parte in cui non include la domanda della ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusa, ove occorra, la nota prot. mimit.AOO_COM_REGISTRO UFFICIALE.U.0196939.10-10-2023.

Giustizia amministrativa202401645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di approvazione della graduatoria definitiva 2023 per i contributi alle emittenti televisive locali a carattere comunitario, nella parte in cui ha escluso l'associazione ricorrente, e relativa nota di comunicazione dell'esclusione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, in trasposizione di ricorso straordinario, l'esclusione dalla graduatoria definitiva per l'ammissione ai contributi previsti dal d.P.R. n. 146/2017. Ha dedotto la violazione degli artt. 21 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 163, della legge n. 205/2015, del d.P.R. n. 146/2017, del d.m. 20 ottobre 2017, della legge n. 241/1990 e della delibera AGCOM n. 353/11/CONS, nonché eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, sviamento, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, contraddittorietà e violazione del giusto procedimento. L'esclusione era motivata dall'assenza, alla data di presentazione della domanda, della numerazione LCN e della conseguente diffusione del palinsesto sul canale assegnato. La ricorrente ha sostenuto che la mancata diffusione non fosse imputabile a essa, poiché l'Amministrazione avrebbe ritardato il procedimento di estensione dell'autorizzazione FSMA e di assegnazione del canale digitale terrestre. Ha inoltre censurato la contraddittorietà dell'azione amministrativa, rilevando di essere stata prima inserita nella graduatoria provvisoria e poi esclusa da quella definitiva; secondo la ricorrente, il precedente preavviso riguardava soltanto l'azzeramento del punteggio relativo a cinque dipendenti e non l'esclusione per mancata diffusione. In memoria, ha prospettato anche che il requisito dell'attività diffusiva non sarebbe richiesto alle emittenti televisive comunitarie locali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando quale precedente conforme la propria sentenza n. 21829 del 3 dicembre 2025. Il Collegio ha ritenuto decisivo che, alla data di presentazione della domanda, mancasse la diffusione sul canale assegnato, requisito necessario per l'ammissione al contributo. L'eventuale ritardo colpevole dell'Amministrazione nel procedimento distinto di estensione dell'autorizzazione FSMA può eventualmente fondare una domanda risarcitoria, da proporre in altra sede, ma non incide sulla legittimità dell'esclusione dalla graduatoria, che dipende dal mancato possesso del requisito al momento rilevante. È stata esclusa anche la contraddittorietà derivante dall'inserimento nella graduatoria provvisoria, poiché tale graduatoria è per sua natura modificabile e non determina un affidamento tutelabile sulla permanenza nella graduatoria definitiva. Il Ministero conserva inoltre il potere-dovere di verificare i requisiti e la veridicità delle dichiarazioni anche nel corso della procedura e successivamente alla concessione del contributo. La censura relativa alla non necessità del requisito della diffusione, proposta soltanto nella memoria ex art. 73 c.p.a., è stata dichiarata inammissibile perché nuova: la memoria può illustrare i motivi già dedotti, ma non ampliare il thema decidendum né introdurre censure non notificate alla controparte. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017

    Il requisito della diffusione sul canale assegnato deve sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo; la sua mancanza giustifica l'esclusione dalla graduatoria.

  • art. 5, comma 5, d.P.R. n. 146/2017

    Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica.

    La graduatoria provvisoria è modificabile e non consolida la posizione dell'emittente, che può essere successivamente esclusa nella graduatoria definitiva.

  • art. 5, comma 8, d.P.R. n. 146/2017

    Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

    Il Ministero dispone di un potere di controllo sul possesso dei requisiti e sulla veridicità della documentazione per l'intera procedura, anche dopo la concessione del contributo.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente il richiamo a precedenti conformi nella motivazione della sentenza.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del riferimento motivazionale alla precedente sentenza della Sezione.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria difensiva ha funzione illustrativa dei motivi già proposti e non può introdurre nuove censure o ampliare il thema decidendum.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione a un contributo pubblico, il requisito previsto dalla disciplina di settore deve essere posseduto alla data stabilita per la presentazione della domanda; la sua mancanza determina l'esclusione anche se il mancato possesso dipende da un eventuale ritardo dell'Amministrazione in un distinto procedimento, ferma la possibile tutela risarcitoria per il ritardo.
  • L'eventuale illegittimità o colpevolezza del ritardo amministrativo verificatosi in un procedimento presupposto non determina automaticamente l'illegittimità dell'esclusione disposta nell'autonomo procedimento di concessione del contributo, quando il requisito di partecipazione non risultava posseduto alla data rilevante.
  • L'inserimento in una graduatoria provvisoria non determina un affidamento tutelabile sulla permanenza nella graduatoria definitiva, quando la disciplina prevede espressamente la possibilità di rettifica, riesame e controllo dei requisiti.
  • Nel processo amministrativo, le memorie difensive possono esplicare e approfondire i motivi ritualmente dedotti, ma non possono introdurre nuove censure o nuovi elementi essenziali non contenuti nel ricorso e non portati a conoscenza della controparte nel rispetto dei termini decadenziali e del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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