Cassazione Penale, Ordinanza n. 40513/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per l'illecito di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992, relativo all'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione di legge ed errata qualificazione del fatto come illecito penale anziché amministrativo; 2) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione; 4) mancato riconoscimento del beneficio della non menzione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi meramente reiterativi e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, rilevando che la Corte territoriale aveva spiegato la rilevanza penale della condotta, la negativa valutazione della personalità dell'imputato e l'inammissibilità della richiesta di continuazione perché non proposta in appello né accompagnata dall'allegazione della sentenza richiamata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni di esonero. La decisione di merito resta ferma, con conferma della condanna pronunciata nei gradi precedenti per il reato contestato e con mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, della continuazione e del beneficio della non menzione.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992
La condotta di esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore è stata ritenuta penalmente rilevante, non già mero illecito amministrativo, soprattutto in presenza di sistematicità e ripetizione delle condotte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando ripropone censure già esaminate nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
- L'attività non autorizzata di parcheggiatore, se caratterizzata da sistematicità e reiterazione e già oggetto di precedente sanzione non oblata né opposta, può essere valorizzata come condotta penalmente rilevante secondo la qualificazione data dal giudice di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente fondato su plurimi precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi di segno contrario.
- La richiesta di applicazione della continuazione deve essere tempestivamente proposta e corredata dagli elementi documentali necessari; se la questione non è stata introdotta in appello e la sentenza richiamata non è stata allegata, il motivo può essere rigettato o dichiarato inammissibile.
- Il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione può essere sorretto dalla presenza di precedenti penali e dalla valutazione di opportunità dell'iscrizione della condanna ai fini rieducativi.
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