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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27041/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena per il delitto di rapina in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 950 di multa. Nel ricorso per cassazione deduceva mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sulla conferma della pena irrogata in primo grado, sostanzialmente lamentando che la Corte territoriale avesse mantenuto il trattamento sanzionatorio senza adeguata motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata non aveva affatto confermato la pena originaria, ma l'aveva invece rideterminata; inoltre ha ribadito che, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto al concordato, oppure all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata. Sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sull'art. 129 c.p.p., sulle circostanze e sui vizi di quantificazione della pena che non integrino illegalità della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo proposto non rientrava nei limitati casi di ricorso ammissibile avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., poiché investiva la motivazione sulla pena e non la formazione del concordato, il consenso del pubblico ministero, la difformità tra accordo e decisione o la prescrizione maturata prima della sentenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi specifici e delimitati: vizi nella formazione del consenso, nel consenso del pubblico ministero, nella difformità della decisione rispetto all'accordo, oppure per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata prima della pronuncia.

  • art. 129 c.p.p.

    Le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non sono ammissibili nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. quando non si traducano nei ristretti vizi deducibili.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza emessa in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione ha oggetto limitato e non può essere utilizzato per riproporre censure sulla pena o su motivi rinunciati, salvo che la sanzione sia illegalmente determinata.
  • È ammissibile il ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. solo se si contesta la validità della scelta concordata, il consenso del pubblico ministero, la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice, oppure l'omessa declaratoria di prescrizione già maturata prima della pronuncia.
  • I vizi relativi alla determinazione della pena, alle circostanze o alla mancata verifica di cause di proscioglimento non sono autonomamente deducibili quando la sentenza sia frutto di concordato, se non nei limiti dell'illegalità della sanzione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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