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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48015/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del 23/9/2019 per omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, illegittimamente dichiarato assente nel giudizio di appello. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (artt. 548, 670 e 125, comma 3, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, sostenendo che l'abolizione del ricorso personale in Cassazione non ha eliminato il diritto autonomo di impugnazione dell'imputato (art. 607 cod. proc. pen.) e che la presunzione di conoscenza della sentenza non può fondarsi sulla sola proposizione del ricorso da parte del difensore di fiducia, salvo che non vi sia procura speciale conferita dopo il provvedimento impugnato.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto che, a seguito della riforma (legge n. 103/2017) che ha imposto la rappresentanza tecnica in Cassazione, va distinta la titolarità sostanziale del diritto di impugnazione dalla modalità di esercizio: il diritto dell'imputato di ricorrere (art. 607) permane ma deve essere esercitato tramite difensore iscritto all'albo speciale. Poiché il ricorso per cassazione era stato regolarmente proposto dal difensore di fiducia, la mancata notifica dell'estratto contumaciale non ha determinato pregiudizio idoneo a giustificare la declaratoria di non esecutività: opera la presunzione che il difensore abbia portato a conoscenza dell'imputato la sentenza e che l'impugnazione sia stata condivisa. La Corte ha quindi confermato l'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 548 cod. proc. pen.

    art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

    la norma prescrive la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato contumace; tuttavia l'omissione non produce effetti invalidanti sul ricorso per cassazione se il difensore di fiducia ha proposto regolarmente il ricorso, per presunzione di conoscenza della sentenza

  • art. 613 cod. proc. pen.

    modificato dalla legge 23/6/2017, n. 103

    la modifica ha abolito la possibilità di ricorso personale alla Corte di cassazione, imponendo che il ricorso sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale; questa è una modalità di esercizio, non la soppressione della legittimazione sostanziale

  • art. 571 cod. proc. pen.

    modificato dalla legge 23/6/2017, n. 103

    rientra nella stessa riforma che disciplina le modalità di proposizione del ricorso per cassazione e sottolinea la necessità della rappresentanza tecnica

  • art. 607 cod. proc. pen.

    riconosce la legittimazione dell'imputato al ricorso in termini di titolarità del diritto di impugnazione; secondo la Corte, tale diritto si esercita tuttavia tramite il difensore iscritto all'albo speciale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per l'addebitazione delle spese processuali al ricorrente soccombente

Massime di principio

  • La riforma che ha abolito il ricorso personale in Cassazione ha inciso sulle modalità di esercizio dell'impugnazione ma non sulla titolarità sostanziale del diritto: l'imputato conserva il diritto di impugnare che tuttavia deve essere esercitato tramite difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione.
  • L'omessa notifica dell'estratto contumaciale non determina automaticamente la non esecutività della sentenza quando il difensore di fiducia ha proposto regolarmente il ricorso in Cassazione: si presume che il difensore abbia informato l'imputato e che l'impugnazione sia stata condivisa.
  • La presunzione di conoscenza della sentenza da parte dell'imputato può essere superata solo in presenza di elementi che dimostrino l'assenza di un rapporto fiduciario o la mancata investitura del difensore (es. difensore privo di mandato fiduciario o mandato conferito dopo la sentenza). In tali casi l'omessa notifica potrebbe avere rilievo e comportare la restituzione degli atti al giudice di appello per l'adempimento.
  • In caso di dubbio circa la legittimità della posizione (assente vs contumace), il giudice deve valutare se l'interesse del condannato sia stato comunque tutelato dall'azione del difensore; se sì, l'errore formale di notifica è privo di rilevanza sostanziale.
  • Per evitare rischi procedurali, quando si sospetta che l'imputato non abbia avuto conoscenza della sentenza, è opportuno verificare il mandato del difensore (data e natura) e, se necessario, sollecitare la notifica dell'estratto contumaciale o chiedere la restituzione degli atti al giudice procedente.

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