Cassazione Civile, Ordinanza n. 35860/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di liquidazione per l'imposta di registro, con applicazione di sanzioni, relativo a una sentenza resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La sentenza aveva condannato la società, indicata come garante in base a una lettera di patronage, al pagamento di somme dovute dal debitore principale e rimaste insolute; tali somme erano indicate come assoggettabili ad IVA. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sui decreti ingiuntivi o sulle sentenze di condanna emesse anche nei confronti del garante, e, dall'altro, il difetto di motivazione dell'atto impositivo. Il ricorso per cassazione dell'Agenzia censurava la decisione regionale per violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e 37 del medesimo d.P.R., assumendo che la lettera di patronage non potesse essere ricondotta a fideiussione e che l'obbligazione del garante avesse natura risarcitoria e distinta rispetto al rapporto principale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, richiamando l'orientamento già consolidato secondo cui, quando il creditore soggetto IVA ottiene un decreto ingiuntivo esecutivo o una sentenza di condanna per il pagamento di somme assoggettate ad IVA, l'atto giudiziario sconta l'imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività IVA/registro. Ai fini fiscali non rileva se la condanna sia pronunciata contro il solo debitore principale, il solo garante o entrambi, né rileva che l'obbligazione del garante derivi da un rapporto autonomo o accessorio, come la lettera di patronage. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
non si applica l'imposta di registro proporzionale quando il provvedimento giudiziale riguarda somme assoggettate ad IVA e opera il principio di alternatività con l'imposta di registro.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta dall'Agenzia.
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
esprime il principio di alternatività IVA/registro, che comporta la tassazione in misura fissa degli atti giudiziari relativi a crediti assoggettati ad IVA.
art. 13, comma 1, lett. b), nota II, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
la sentenza di condanna ottenuta per il recupero di somme soggette ad IVA è soggetta a imposta di registro in misura fissa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, quando il creditore soggetto IVA ottiene un titolo esecutivo per il pagamento di somme assoggettate ad IVA, trova applicazione il principio di alternatività IVA/registro e l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.
- Ai fini dell'imposizione di registro non rileva che il titolo giudiziale sia stato pronunciato contro il solo debitore principale, contro il solo garante o contro entrambi, poiché ciò che conta è la natura IVA del pagamento oggetto della condanna.
- La fonte dell'obbligazione del garante, anche se autonoma o accessoria rispetto al rapporto principale, non muta il regime fiscale del provvedimento giudiziale quando l'oggetto della condanna resta un pagamento già assoggettato ad IVA.
- Nel contenzioso sull'imposta di registro relativa a sentenze o decreti ingiuntivi, l'elemento decisivo è la posizione del creditore e la riconducibilità del credito a un'operazione imponibile IVA, non la qualificazione civilistica del rapporto interno tra debitore principale e garante.
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