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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35860/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di liquidazione per l'imposta di registro, con applicazione di sanzioni, relativo a una sentenza resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La sentenza aveva condannato la società, indicata come garante in base a una lettera di patronage, al pagamento di somme dovute dal debitore principale e rimaste insolute; tali somme erano indicate come assoggettabili ad IVA. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sui decreti ingiuntivi o sulle sentenze di condanna emesse anche nei confronti del garante, e, dall'altro, il difetto di motivazione dell'atto impositivo. Il ricorso per cassazione dell'Agenzia censurava la decisione regionale per violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e 37 del medesimo d.P.R., assumendo che la lettera di patronage non potesse essere ricondotta a fideiussione e che l'obbligazione del garante avesse natura risarcitoria e distinta rispetto al rapporto principale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, richiamando l'orientamento già consolidato secondo cui, quando il creditore soggetto IVA ottiene un decreto ingiuntivo esecutivo o una sentenza di condanna per il pagamento di somme assoggettate ad IVA, l'atto giudiziario sconta l'imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività IVA/registro. Ai fini fiscali non rileva se la condanna sia pronunciata contro il solo debitore principale, il solo garante o entrambi, né rileva che l'obbligazione del garante derivi da un rapporto autonomo o accessorio, come la lettera di patronage. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, quando il creditore soggetto IVA ottiene un titolo esecutivo per il pagamento di somme assoggettate ad IVA, trova applicazione il principio di alternatività IVA/registro e l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.
  • Ai fini dell'imposizione di registro non rileva che il titolo giudiziale sia stato pronunciato contro il solo debitore principale, contro il solo garante o contro entrambi, poiché ciò che conta è la natura IVA del pagamento oggetto della condanna.
  • La fonte dell'obbligazione del garante, anche se autonoma o accessoria rispetto al rapporto principale, non muta il regime fiscale del provvedimento giudiziale quando l'oggetto della condanna resta un pagamento già assoggettato ad IVA.
  • Nel contenzioso sull'imposta di registro relativa a sentenze o decreti ingiuntivi, l'elemento decisivo è la posizione del creditore e la riconducibilità del credito a un'operazione imponibile IVA, non la qualificazione civilistica del rapporto interno tra debitore principale e garante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

Testo integrale

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