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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21712/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia dell'interessato (art. 591 c.p.p.). La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p., ritenendo equa tale somma alla luce dei profili di colpa emersi e richiamando il precedente della Corte Costituzionale n. 186/2000.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del Tribunale della Libertà di Santa Maria Capua Vetere, con la quale, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, era stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso a carico di Biagio Merola. Il ricorrente impugnava la conferma del sequestro preventivo; tuttavia il difensore, munito di procura speciale, ha poi rinunciato al ricorso mediante atto rituale depositato in cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    La rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, con valutazione equitativa, di una somma in favore della cassa delle ammende quando l'iniziativa giudiziaria si rivela infondata o cade per cause dipendenti dal ricorrente.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e nel contemperamento per la quantificazione della somma da versare alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale al ricorso comporta la perdita dell'interesse e l'inammissibilità dell'impugnazione (art. 591 c.p.p.).
  • La Corte può condannare il ricorrente a spese e ad una somma alla cassa delle ammende quando la sua iniziativa processuale si risolve in un atto vano o per colpa procedurale (art. 616 c.p.p.), anche alla luce di principi consolidati dalla giurisprudenza costituzionale.
  • È essenziale valutare con il difensore i tempi e le conseguenze della rinuncia: una rinuncia tardiva, dopo aver attivato la Corte, aumenta la probabilità di sanzioni economiche.
  • La rinuncia deve essere espressa con atto depositato in cancelleria e, se compiuta regolarmente, rende priva di oggetto l'impugnazione soggetta a dichiarazione di inammissibilità.
  • In situazioni analoghe va considerata la possibilità di proseguire l'impugnazione solo se permangono reali interessi giuridici; altrimenti la rinuncia può evitare ulteriori oneri, ma comporta rischio di condanna per spese e ammende se la Corte ritiene che la condotta del ricorrente abbia cagionato la perdita di tempo processuale.

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