Cassazione Penale, Ordinanza n. 34720/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal GIP all'esito dell'opposizione della persona offesa non sia impugnabile per cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP che, in esito all'opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento. Il ricorso mirava a contestare tale ordinanza, ma la Corte ha rilevato che il mezzo di impugnazione utilizzato non è previsto per questo tipo di provvedimento, richiamando il regime dell'art. 410-bis c.p.p. e la giurisprudenza che esclude l'impugnabilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione non abnorme emessa a seguito di rigetto dell'opposizione della persona offesa.
Norme richiamate
Norma richiamata per individuare il provvedimento del GIP emesso a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione.
Richiamato come dato testuale che conferma il regime di impugnazione dell'ordinanza di archiviazione e l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma richiamata per fondare la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto con mezzo non consentito.
Richiamato per la possibilità di dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari all'esito del rigetto dell'opposizione della persona offesa non è impugnabile per cassazione, salvo ipotesi diverse espressamente previste dall'ordinamento.
- Quando viene proposto un mezzo di impugnazione non consentito contro un provvedimento non abnorme, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione, in presenza dei presupposti normativi, può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La mera contestazione dell'ordinanza di archiviazione, senza dedurre un vizio di abnormità strutturale o funzionale, non consente l'accesso al sindacato di legittimità di cassazione.
Come è indicizzato
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