Sentenza n. 275/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 510 del 19 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, n. 510 del 19 ottobre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubbliche)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 510 del 19 ottobre 2023, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto alla Retribuzione Professionale Docente per determinati periodi di servizio a tempo determinato, condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, e imposto la regolarizzazione delle posizioni contributive presso l’INPS. Il Ministero si è costituito riferendo che l’Ufficio scolastico competente non aveva inizialmente provveduto alla liquidazione per ragioni organizzative e finanziarie. Nel corso del giudizio, tuttavia, l’amministrazione ha comunicato di avere liquidato integralmente gli importi dovuti. Le ricorrenti hanno quindi dichiarato l’avvenuta esecuzione del giudicato, chiedendo la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa esecutiva è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato virtualmente il merito e ha ritenuto fondato il ricorso, come dimostrato dalla sopravvenuta esatta esecuzione della sentenza. Ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, attestato dalla certificazione di mancata impugnazione, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione della sentenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione individua l’azione di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione sia tenuta a conformarsi alla relativa decisione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto il termine risultava decorso.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non residuando una concreta utilità esecutiva per il ricorrente.
- Anche dopo l’integrale esecuzione sopravvenuta del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può esaminare virtualmente la fondatezza della domanda ai soli fini della regolazione delle spese di lite.
- Ai fini dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, occorre verificare sia il passaggio in giudicato del titolo sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione all’amministrazione debitrice.
- L’esecuzione sopravvenuta e integrale del giudicato, pur determinando la cessazione della materia del contendere, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese quando il ricorso risultava originariamente fondato secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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