Ordinanza n. 2966/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15631/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria, liquidando euro 17.855,18
Esito
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza con cui il TAR Lazio aveva riconosciuto solo alcune voci di danno, ritenute comprovate dal verificatore, derivanti dal preteso inadempimento di Roma Capitale agli obblighi assunti con una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 35 della l. n. 865/1971, in attuazione di un piano di zona per l’edilizia economica e popolare. Il testo precisa che l’appellante ha censurato la sentenza sotto diversi profili, senza tuttavia riportare analiticamente i singoli motivi d’appello. Roma Capitale si è costituita riproponendo sostanzialmente le difese già svolte in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l’appello e ha disposto un supplemento istruttorio, ordinando a Roma Capitale di depositare entro sessanta giorni una relazione documentata sull’intera fattispecie. La relazione dovrà chiarire: se gli alloggi previsti dalla convenzione siano stati ultimati e quando siano stati stipulati i relativi contratti di compravendita; quali tabelle riepilogative dei corrispettivi massimi di cessione siano state utilizzate; se, dopo l’annullamento della nota comunale prot. n. QI 139948 dell’11 agosto 2017 disposto dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 10068/2023, Roma Capitale abbia approvato nuovi corrispettivi massimi di cessione; nonché lo stato di attuazione della convenzione e ogni altro elemento utile. La causa sarà fissata per l’udienza di merito dopo il deposito della relazione istruttoria.
Norme richiamate
art. 35 l. 22 ottobre 1971 n. 865
La convenzione tra Roma Capitale e l’impresa è stata stipulata ai sensi di tale disposizione, nell’ambito dell’attuazione del piano di edilizia economica e popolare.
Richiamati quali fondamento dei poteri istruttori esercitati dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Quando la decisione dell’appello risarcitorio dipende da fatti relativi allo stato di attuazione di una convenzione urbanistico-edilizia, alla stipulazione dei contratti attuativi e alla determinazione dei corrispettivi, il giudice può disporre un supplemento istruttorio mediante relazione documentata dell’amministrazione.
- In una controversia risarcitoria relativa all’attuazione di una convenzione per l’edilizia economica e popolare, assumono rilievo istruttorio l’ultimazione degli alloggi, le date dei contratti di compravendita, le tabelle dei corrispettivi massimi di cessione e gli eventuali provvedimenti adottati dall’amministrazione dopo l’annullamento di un precedente atto.
- La fissazione dell’udienza di merito può essere disposta dopo il deposito della relazione istruttoria, quando gli accertamenti richiesti sono necessari per definire l’appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 810/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2172/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2173/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2174/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2175/2026 - Roma, Sezione 3T
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2176/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →