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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18427/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza esaminare il motivo relativo alle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Con un unico motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato l'intempestività dell'impugnazione: la sentenza d'appello, pronunciata con riserva del termine per il deposito della motivazione, era stata depositata il 02/01/2025 e notificata tradotta il 29/01/2025; da tale data decorreva il termine di 45 giorni per ricorrere, scaduto il 15/03/2025, mentre il ricorso era stato presentato il 17/03/2025. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nei termini processuali, il sabato non è giorno festivo ai fini della proroga del termine scadente in quel giorno.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 155 cod. proc. civ.

    Richiamato solo per escluderne l'applicazione analogica: il sabato non è considerato giorno festivo ai fini della proroga dei termini processuali penali.

Massime di principio

  • Nel processo penale, il ricorso per cassazione proposto oltre il termine decorrente dalla notificazione della sentenza tradotta nella lingua conosciuta dall'imputato è inammissibile per tardività.
  • Ai fini del computo dei termini processuali, la proroga opera solo se la scadenza cade in un giorno festivo individuato dalla legge; il sabato non è equiparato a giorno festivo e non determina proroga del termine.
  • L'inammissibilità del ricorso per tardività preclude l'esame del merito delle censure, comprese quelle relative al trattamento sanzionatorio o al riconoscimento delle attenuanti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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