Cassazione Penale, Sentenza n. 16685/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'appello avverso la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal GIP di Santa Maria Capua Vetere. La difesa ha dedotto il venir meno delle esigenze cautelari per decorso del tempo, lo stato di incensuratezza e il comportamento tenuto dall'indagato durante l'applicazione della misura, lamentando vizio di motivazione del giudice del riesame e la mancata verifica dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame: non sono stati forniti elementi nuovi tali da giustificare la revoca della misura; il mero decorso del tempo è insufficiente e, per la gravità dei fatti e per la personalità dell'indagato, la misura, pur minimamente afflittiva, si considera adeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
riferita alla possibilità di proporre appello avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari; contestualizza il rito con cui la difesa aveva impugnato la misura
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
richiamata in relazione ai presupposti delle misure cautelari; utilizzata per valutare l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione
richiama i criteri di valutazione delle esigenze cautelari e la possibilità di revoca o modifica delle misure; interpretata come parametro per verificare la persistenza del pericolo
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176
consente il trattamento del procedimento in forma cartolare; citata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso
art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n.228, conv. L. 25/02/2022 n.15
art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n.228, conv. L. 25/02/2022 n.15
ulteriore norma che autorizza la trattazione cartolare del procedimento, richiamata insieme alla precedente
norma che autorizza la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo dall'applicazione della misura non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca: è necessario allegare elementi nuovi e concreti che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari
- La gravità dei fatti e gli indizi sulla personalità dell'indagato possono legittimare il mantenimento anche di misure minimamente afflittive se ritenute adeguate a prevenire il pericolo di reiterazione
- Il giudice del riesame deve motivare la valutazione sulle esigenze cautelari in modo congruo; motivazione sintetica ma logica e coerente è tuttavia sufficiente a sottrarsi al sindacato della Cassazione
- In ricorso per revoca o attenuazione di una misura cautelare è efficace per la difesa produrre prove del comportamento tenuto durante l'applicazione della misura (assenza di violazioni, integrazione sociale, lavoro, cure, ecc.) per dimostrare l'attenuazione del rischio
- Quando il procedimento è trattato in forma cartolare, la difesa dovrebbe porre particolare attenzione a documentare gli elementi nuovi nel modo più chiaro e completo possibile, poiché il riesame avviene senza udienza
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