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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13650/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. sostenendo che la Corte di cassazione, nella precedente decisione, ha commesso un errore percettivo (svista) non rilevando che il reato contestato al capo L) si era estinto per prescrizione. Il fatto era consumato il 18/09/2014 (inserimento di fattura per operazioni soggettivamente inesistenti nella dichiarazione IVA) e, considerati gli atti interruttivi e l'assenza di periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione di anni 10 si è compiuto il 18/09/2024, cioè in pendenza del giudizio di cassazione. Il ricorrente ha indicato in modo specifico la sequenza procedimentale e le date che portano alla maturazione della prescrizione, richiedendo la correzione dell'errore percettivo ai sensi dell'art. 625-bis.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato l'errore della precedente decisione come errore di fatto di natura percettiva (svista nella lettura delle risultanze processuali) e non come errore di giudizio. Dall'esame degli atti è emerso che la prescrizione del reato si era effettivamente perfezionata il 18/09/2024, in pendenza del giudizio di cassazione, e che tale circostanza non era stata menzionata nella sentenza impugnata nonostante fosse stata segnalata al Collegio. Perciò la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Firenze dell'8 marzo 2024, sostituendo direttamente la decisione viziata. La Corte ha inoltre richiamato i criteri di ammissibilità dell'errore di fatto (deve trattarsi di errore percettivo, non valutativo) e la possibilità, quando le conseguenze sono semplici e univoche, di emanare immediatamente la nuova decisione nella sede camerale (art. 625-bis, comma 4, e art. 127 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente la impugnazione straordinaria per errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione quando l'errore è percettivo; prevede che, accertato l'errore, la Corte adotti i provvedimenti necessari per correggerlo e, se le conseguenze sono semplici e univoche, possa pronunciare immediatamente la nuova decisione nella sede camerale

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Riferito alla procedura camerale partecipata: disciplina la forma e le modalità della trattazione camerale che, congiuntamente all'art. 625-bis comma 4, consente alla Corte di decidere immediatamente nella stessa sede quando le conseguenze dell'errore sono semplici e univoche

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis è utilizzabile solo per errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non per divergenze valutative sul merito: chi ricorre deve dimostrare che l'errore ha alterato la decisione.
  • Per far dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta in corso di giudizio di cassazione occorre indicare con specificità la data di consumazione, i termini di prescrizione, gli eventuali atti interruttivi e la data in cui la prescrizione si è perfezionata.
  • Se l'accertamento dell'errore conduce a conseguenze semplici, univoche e indiscutibili (es. maturazione della prescrizione), la Corte può direttamente emettere la nuova decisione nella sede camerale e annullare la precedente senza rinvio.
  • Se invece la questione richiede valutazioni complesse o la celebrazione di diverso giudizio, la Corte può limitarsi a cassare con rinvio o ad ordinare la celebrazione di nuova udienza: la scelta dipende dalle peculiari connotazioni del caso.
  • La specificità del motivo nel ricorso per errore di fatto è essenziale: il ricorrente deve presente in modo compiuto la sequenza logica e temporale che prova l'errore di percezione e la decisività dello stesso.
  • La sentenza chiarisce la distinzione operativa tra errore di fatto (amendabile con 625-bis) ed errore di giudizio (non ammissibile con tale rimedio), confermando la giurisprudenza consolidata sul punto.

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