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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46700/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il DASPO del 6.03.2023: divieto di accesso per 5 anni alle manifestazioni sportive (incontri del Napoli, Nazionale e squadre di A,B,C,D ecc.) e obbligo di presentazione presso il commissariato (due volte per ogni incontro in Campania, una volta fuori regione). Il provvedimento è motivato dalla partecipazione a episodi di violenza durante Napoli-Cremonese del 17.01.2023. Il ricorso denunciava: (1) violazione del termine di 48 ore per esercitare la difesa e mancata indicazione dell'ora del deposito dell'ordinanza di convalida; (2) mancanza di motivazione e illegittimità dei presupposti per l'obbligo di presentazione; (3) eccessiva durata della misura (5 anni).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che il destinatario avesse effettivamente esercitato il diritto di difesa mediante deposito di memoria prima della scadenza delle 48 ore e che l'ordinanza di convalida dava conto di tale memoria; pertanto la mancata indicazione dell'ora del deposito non ha determinato la nullità. Quanto a motivazione e durata, il giudice ha ritenuto congrua la motivazione del provvedimento (gravità dei fatti, pericolo di reiterazione e recidiva nonostante precedente DASPO). Inoltre l'art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 (come modificato dal d.l. n. 119/2014, conv. dalla legge n. 146/2014) impone l'adozione delle prescrizioni di presentazione nei confronti di chi è già destinatario del divieto, con durata minima di 5 anni in caso di recidiva. Perciò il provvedimento è stato confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Il termine dilatorio di 48 ore è finalizzato a garantire il diritto di difesa; tuttavia se il destinatario esercita tale diritto depositando una memoria prima della scadenza e il giudice prende in considerazione quella memoria nella convalida, la mancata indicazione dell'ora del deposito dell'ordinanza non comporta automaticamente nullità.

  • art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401

    art. 6, commi 2 e 5, legge n. 401/1989

    Stabilisce le misure di prevenzione per turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive; il comma 5 (modificato dal d.l. n.119/2014, conv. in l. n.146/2014) impone l'adozione obbligatoria delle prescrizioni di presentazione nei confronti di persone già destinatarie del divieto di accesso, senza necessità di una nuova valutazione di pericolosità; in caso di recidiva la durata non può essere inferiore a 5 anni.

  • d.l. 22 agosto 2014, n. 119, conv. con mod. dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146

    art. 2, comma 1, lett. b), d.l. n.119/2014, conv. l. n.146/2014

    Modifica l'art. 6 della legge n.401/1989 imponendo l'obbligatorietà delle prescrizioni di presentazione per i recidivi e incidendo sulla durata minima della misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese del procedimento e la sanzione a favore della Cassa delle ammende consequenziale alla declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Sentenza n. 186/2000 Corte Cost.

    Richiamata in relazione al criterio per l'affermazione dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; qui il Collegio ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La mancata indicazione dell'ora di deposito dell'ordinanza di convalida non comporta automaticamente la nullità se il destinatario ha effettivamente esercitato il diritto di difesa mediante deposito di memoria entro il termine dilatorio di 48 ore e il giudice prende espressamente in considerazione tale memoria.
  • Se il destinatario del provvedimento presenta una memoria difensiva prima della scadenza delle 48 ore, il giudice può convalidare il provvedimento dopo il deposito senza dover attendere la scadenza temporale, purché la convalida dia conto e confuti le argomentazioni difensive.
  • In caso di recidiva, l'aggiunta delle prescrizioni di presentazione previste dall'art. 6, comma 2, legge n. 401/1989 è obbligatoria e non necessita di una rinnovata valutazione della pericolosità; la durata minima è di 5 anni, rendendo più difficile il prospettare l'illegittimità della durata quando la recidiva è comprovata.
  • Le impugnazioni contro DASPO e prescrizioni connesse sono difficili da accogliere se il provvedimento contiene una motivazione coerente basata sulla gravità dei fatti e sul pericolo di reiterazione, soprattutto quando esiste un precedente DASPO.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di dichiarazione di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; valutare preventivamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.

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