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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12683/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Milano del 18/10/2021 che aveva dichiarato inefficace il decreto di irreperibilità (e quindi il decreto di revoca della sospensione dell'esecuzione e il ripristino dell'ordine di esecuzione) emessi nei confronti di Petrica. Il Procuratore sosteneva che le ricerche per emettere il decreto di irreperibilità erano state effettuate presso l'abitazione indicata come domicilio (via Emilia di San Giuliano Milanese) ma che l'accertamento risultava impossibile perché in anagrafe non risultava residenza né il civico era verificabile; deduceva l'erronea applicazione dell'art. 159 c.p.p., chiedendo la cassazione dell'ordinanza che aveva annullato il decreto di irreperibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Dopo aver richiamato il quadro normativo (art. 656, commi 5 e 8-bis, e art. 159 c.p.p.) e la giurisprudenza consolidata (le ricerche devono essere fatte cumulativamente nei luoghi indicati dall'art. 159 ma entro il limite della concreta praticabilità; le ricerche all'estero non obbligatorie in assenza di notizie di rientro), la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva affrontato un punto essenziale dell'ordinanza impugnata: l'omessa effettuazione delle ricerche nel luogo di nascita richiamata dal Tribunale. Per tale motivo il ricorso risultava aspecifico e quindi inammissibile. La Corte ha altresì precisato che la natura pubblica del ricorrente esclude la condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Le ricerche per emettere il decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente nei luoghi indicati dalla norma; tuttavia l'obbligo è condizionato alla concreta praticabilità degli accertamenti, che costituisce limite logico delle garanzie processuali.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    L'ordine di carcerazione e il decreto di sospensione dell'esecuzione devono essere notificati sia all'interessato sia al suo difensore, per consentire la richiesta di misure alternative entro 30 giorni.

  • art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero può disporre la rinnovazione della notificazione se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza; tale disposizione non si applica al condannato irreperibile, latitante o evaso, per i quali è valida la notificazione presso l'ultimo difensore dopo la dichiarazione di irreperibilità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma processuale relativa ai motivi di ricorso per cassazione (richiamata quale fondamento formale del motivo proposto dal ricorrente).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato limitatamente alle regole di motivazione del ricorso (articolazione e limiti della motivazione consentita in cassazione).

Massime di principio

  • Per emettere un decreto di irreperibilità le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. devono essere effettuate cumulativamente nei luoghi indicati, salvo che tali verifiche non siano concretamente praticabili.
  • La concreta impraticabilità di una ricerca (es. assenza di numero civico, impossibilità di riscontro anagrafico) può giustificare l'omissione di specifici accertamenti, ma tale circostanza deve risultare dagli atti.
  • Per i cittadini stranieri le ricerche nel Paese di origine non sono obbligatorie se non vi sono elementi che indichino il rientro o l'esatto recapito estero.
  • Se è stata dichiarata l'irreperibilità, la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso effettuata all'ultimo difensore è valida; le norme che prevedono la rinnovazione della notificazione non operano per l'irreperibile latitante.
  • In un ricorso per cassazione è essenziale confrontarsi esaurientemente con tutti i punti decisivi dell'ordinanza impugnata; l'omissione di contestare specifiche argomentazioni del giudice di merito rende il ricorso aspecifico e ne determina l'inammissibilità.
  • La Pubblica accusa non è normalmente condannata alle spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile, per la natura pubblica della parte.

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