Ordinanza n. 459/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03201/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare contro una misura comunale di disciplina del traffico incidente su uno stallo per carico e scarico merci
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda una misura comunale di disciplina del traffico, verosimilmente incidente sulla disponibilità o utilizzabilità di uno stallo per il carico e scarico delle merci. L'appellante ha contestato le conclusioni del TAR sia quanto al fumus boni iuris, sostenendo l'illegittimità della misura adottata, sia quanto al periculum in mora, deducendo un pregiudizio derivante dalla sua applicazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando in sostanza il diniego della misura cautelare pronunciato dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure d'appello non superassero la valutazione dell'ordinanza impugnata, considerando che, in materia di disciplina del traffico, l'amministrazione comunale dispone di ampi margini di discrezionalità. Quanto al pregiudizio, ha ritenuto non adeguatamente dimostrata l'urgenza cautelare, poiché nelle vicinanze esiste un altro stallo per il carico e scarico delle merci utilizzabile dall'impresa fino alla definizione del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.
Massime di principio
- Nella materia della disciplina del traffico, le scelte dell'amministrazione comunale sono assistite da un ampio margine di discrezionalità; in sede cautelare, le relative censure devono evidenziare profili concreti idonei a dimostrare l'illegittimità della misura.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio allegato sia concretamente fronteggiabile mediante un'alternativa disponibile nelle vicinanze, almeno fino alla definizione del giudizio di merito.
- Nel giudizio cautelare d'appello, il rigetto può essere confermato sia per l'assenza di un fumus boni iuris sufficientemente consistente sia per la mancanza di un pregiudizio grave e attuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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